Disciplina fiscale di società e Associazioni Sportive Dilettantistiche: la Circolare n. 18/E

L’Agenzia delle entrate ha affrontato numerose questioni aperte riguardanti la disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive non lucrative. Sono state prese in esame le problematiche emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano

L’Agenzia delle entrate ha affrontato con la Circolare n. 18/E del 1° agosto scorso numerose questioni aperte riguardanti la disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive non lucrative.

Sono state prese in esame le problematiche emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Uno dei temi esaminati riguarda l’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dall’art. 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Secondo quanto previsto dalla disposizione citata, ed in particolare dalle lettere a) e b), non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69:

  1. i proventi realizzati “nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”;
  2. i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR12 (raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).

 

I dubbi che sono sorti in passato hanno riguardato il significato attribuibile all’espressione “attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito la necessità

“che le attività commerciali siano strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e vengano rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa”.

A titolo esemplificativo l’Agenzia delle entrate ha ricondotto nell’ambito applicativo della disposizione in rassegna i proventi conseguiti con l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione dell’evento sportivo o con la vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, delle sponsorizzazioni, delle cene sociali, delle lotterie, etc.

Sono stati così richiamate le indicazioni fornite in passato con la Circ. n. 43/E dell’8 marzo 2000.

L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito come l’ambito applicativo della disposizione in rassegna sia limitato all’IRES e non anche all’Iva.

La soluzione è pienamente condivisibile e si desume, tra l’altro, anche secondo un’interpretazione letterale dell’art. 25 in base al quale “non concorrono alla formazione del reddito imponibile …”.

Il riferimento al reddito imponibile fa chiaramente comprendere come il beneficio in rassegna riguardi esclusivamente l’IRES.

L’Agenzia delle entrate ha ulteriormente argomentato la soluzione proposta facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Secondo i giudici comunitari “un soggetto, già avente la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA per talune sue attività economiche, deve essere considerato come soggetto passivo, sempre ai fini IVA, per qualsiasi altra attività esercitata in modo occasionale che si sostanzi nella cessione di beni o nella prestazione di servizi”.

Così si è espressa la sentenza 13 giugno 2013, Causa C-62/12.

Pertanto, anche alla luce dei principi comunitari sopra indicati i proventi relativi alle attività commerciali, ancorché connesse a quelle istituzionali, entro i limiti di due eventi l’anno, e per un importo non superiore a 51.645,69 euro, sono soggetti ad Iva in base alla disciplina ordinaria anche se non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’IRES.

Si consideri ad esempio il caso in cui in occasione della cena sociale organizzata dall’associazione sportiva dall’attività di vendita dei gadget venga ricavato l’importo di 1.000 euro. Su questo importo non dovrà essere applicata la percentuale di redditività del 3 pe cento. Ciò in quanto i predetti proventi sono esclusi dall’applicazione dell’IRES. 

Viceversa deve essere applicata l’Iva con l’aliquota del 22 per cento.

Sull’importo così determinato, pari a 220 euro, trova applicazione la percentuale di detrazione forfetaria del 50%. Conseguentemente il tributo da versare ammonta a 110 euro.

 

Nicola Forte

5 settembre 2018