Novità della disciplina dei compro oro, adempimenti per l’esercizio dell’attività e introduzione di norme specifiche ai fini antiriciclaggio: iscrizione nell’apposito registro degli operatori, gestito dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e determinazione del contributo annuo
Come già noto, l’attività di compro oro – ai sensi del D.Lgs. n. 92/2017 – è definita come l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni – compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero permuta di oggetti preziosi usati – di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente[1].
La legge dunque definisce come operatore compro oro il soggetto (articolo 1, comma 1, lettera n), anche diverso dall’operatore professionale in oro – la cui disciplina è contenuta nella legge 17 gennaio 2000, n. 7 – che esercita l’attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro.
Per oggetti preziosi usati si intendono gli oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotti finiti o di gioielleria, ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi di oro e materiali gemmologici.
L’articolo 2, nell’enumerare le finalità e l’ambito applicativo del decreto, chiarisce che esso introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite (comma 1).
L’esercizio in via professionale dell’attività – come sancito dall’articolo 3 – è, pertanto, subordinato alla previa iscrizione nell’apposito registro degli operatori compro oro, tenuto e gestito dall’OAM, ovvero l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all’articolo 128-undecies del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo Unico Bancario – TUB.
In particolare, oltre all