Compro Oro: nuovi obblighi antiriciclaggio per contrastare il riciclaggio di proventi illeciti

ecco come cambiano gli obblighi antiriclaggio per le attività di compro oro: tali attività presentano (per caratteristiche intrinseche della gestione operativa) profili di rischio specifici e particolarmente elevati

6927038744_23d30eb159_oCome noto, l’esercizio di attività commerciali nell’ambito del mercato dell’oro, a livello nazionale, è disciplinato dal R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalla L. n. 7/2000. Le citate disposizioni normative, alla luce degli evidenti rischi di “permeabilità” di tale settore economico con fenomeni di riciclaggio e di altre tipologie di illeciti, assicurano una doppia forma di tutela:

  • di pubblica sicurezza, attraverso la previsione del necessario e preventivo rilascio (in capo agli operatori nello specifico mercato) dell’autorizzazione da parte del Questore;

  • di natura amministrativa, valutaria e fiscale, per il tramite della preventiva comunicazione all’U.I.F. – Banca d’Italia dell’esercizio in via professionale del commercio di oro e di qualunque operazione di trasferimento di oro da o verso l’estero per valori pari o superiori ad € 12.500.

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed il regolamento di attuazione R.D. 6 maggio 1940, n. 635 unitamente al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496 ed al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, contengono la disciplina generale relativa al commercio dell’oro.

Con specifico riguardo ai cc.dd. Compro Oro e, quindi, in relazione a quei soggetti che, svolgendo attività di compravendita all’ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, non sono destinatari della disciplina di cui alla menzionata legge 17 gennaio 2000, n. 7, trovano esclusiva applicazione le norme dettate in materia di pubblica sicurezza dal T.U.L.P.S., nonché ai fini antiriciclaggio le previsioni di cui all’art. 10, c. 2, n. 2, e all’art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, ai sensi dell’art.127 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l’obbligo di munirsi di licenza del Questore. L’obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall’autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall’autorità consolare italiana

In ragione di quanto disposto dal successivo art.128, coloro i quali esercitano il commercio dell’oro devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento; tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Lo specifico settore dei Compro Oro (attesa l’innegabile contiguità della professione con gli alti profili di rischio connessi all’utilizzo della medesima quale canale di trasferimento di proventi illeciti) è stato oggetto di mirata attenzione normativa, sia a livello comunitario che, di conseguenza, in ambito nazionale.

Infatti, nella Legge delega 12.8.2016 n. 170, all’art. 15, c. 2, lett. l, è stabilito che il Governo:

  • è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

  • deve predisporre (al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all’ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7) una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l’acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e l’individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sulla scorta dei richiamati principi, come emerge dal comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo del 24 maggio 2017, vi è stata l’approvazione in via definitiva, dopo l’esame delle competenti commissioni parlamentari, del decreto legislativo che introduce una nuova disciplina per l’attività dei “compro oro”.

La nuova normativa, ad integrazione delle già analizzata previsioni contenute nel T.U.L.P.S., impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.

I principali interventi sono:

  • l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;

  • l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;

  • la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;

  • la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;

  • la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività;

Nota

Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.

  • l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.

30 maggio 2017

Nicola Monfreda e Serena Aveta