Le novità antiriciclaggio per i compro oro

il nuovo decreto antiriciclaggio porta novità importanti per il settore dei compro oro, la cui attività presenta particolari tipologie di rischio

  1. bag money1. Premessa.

Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 31 del 24 maggio, il Governo ha approvato, all’esame definitivo, il decreto legislativo n. 92, recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017.

Il decreto, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170, la c.d. legge di delegazione europea per il 2015, detta disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro, introducendo una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore e censire stabilmente il numero e la tipologia degli operatori.

Il provvedimento, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita, si pone il fine di contrastare efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio.

La nuova normativa è volta alla piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di compravendita dell’oro e alla rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, prevedendo, inoltre, uno specifico apparato sanzionatorio.

Il decreto delinea, in buona sostanza, una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.

I principali interventi sono:

  • l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;

  • l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;

  • la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;

  • la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;

  • la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).

Sullo schema del decreto, approvate all’esame preliminare, si sono espresse anche le Commissioni parlamentari competenti del Senato e della Camera dei Deputati, si tratta dell’Atto Governo n. 390, approvando pareri seppur non vincolanti.

Al riguardo, proprio in accoglimento delle indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.

Ad adiuvandum, con riferimento sempre ai lavori parlamentari, si segnala l’esistenza di numerosi disegni di legge, di iniziativa parlamentare, all’esame del Senato (A.S. 237 + abbinati) concernenti – a fattor comune – la regolamentazione del mercato dell’oro, ovvero disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell’oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale.

L’atto Senato sopra richiamato, assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), risulta all’esame in sede referente; anche se, alla luce della normazione governativa, non si ritiene possa avere un proseguo parlamentare.

  1. Contenuto.

Il testo comprende 15 articoli, di seguito sinteticamente descritti.

L’articolo l fornisce le definizioni valevoli ai fini della disciplina introdotta.

In particolare al comma 1: la lettera b) definisce l’attività di compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente.

Per operazioni di compro oro si intendono la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati ovvero di oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotti finiti o di gioielleria, ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi di oro e materiali gemmologici.

L’articolo 2 fissa finalità e principi, chiarendo come il decreto introduca norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite.

Al riguardo, si evidenzia come nelle “premesse” venga citato l’articolo 2, paragrafo 7 della nuova direttiva antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE) che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale riferimento, non solo procedurale, richiama con forza la ratio legis sottesa al provvedimento, fornendo una chiave di lettura allo stesso: si tratta, senza dubbi interpretativi, di norme di vigilanza del settore contro i fenomeni di riciclaggio e terrorismo.

L’articolo 3 prevede l’istituzione di un apposito registro degli operatori compro oro, ai fini dell’esercizio in via professionale dell’attività, tenuto e gestito dall’OAM, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi di cui all’articolo 128-ltndecies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Il possesso della licenza di Pubblica Sicurezza costituisce requisito per l’iscrizione nel registro, nel quale vanno indicati gli estremi identificativi dell’operatore compro oro.

Il provvedimento rimette ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’individuazione delle specifiche tecniche relative alle modalità di alimentazione del registro e di invio dei relativi dati, affinché ne sia garantito il costante aggiornamento e la tempestiva disponibilità alle autorità competenti.

L’articolo 4 individua specifiche modalità di identificazione della clientela e fissa l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei 500 euro, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.

L’identificazione del cliente e la verifica della sua identità avvengono attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento.

Con riferimento sempre alla tracciabilità, il comma 2 prevede l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante per importi eccedenti la soglia dei 500 euro.

L’articolo 5 obbliga gli operatori compro oro ad utilizzare un conto corrente dedicato per l’effettuazione delle transazioni relative all’attività.

L’articolo 6 detta disposizioni in materia di conservazione dei dati e delle schede acquisite nell’esercizio dell’attività di compro oro, fermo restando i divieti di alienazione o di alterazione previsti dal TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).

In particolare il comma 2 prevede che operatori debbano adottare sistemi di conservazione idonei a garantire l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l’integrità e la non alterabilità dei medesimi dati nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite.

Il comma 3 richiama la normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

Con specifico riferimento alle leggi di pubblica sicurezza, il successivo comma 4 equipara i suddetti obblighi a quelli previsti dall’articolo 128 del TULPS.

Nel merito, si segnala che l’attività dei compro oro è regolata dagli articoli 127 e 128 del TULPS, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché dalle norme di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Segnatamente, gli articoli 127 del TULPS e 242 del relativo regolamento di esecuzione prevedono che il commercio di cose usate sia sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, previa dichiarazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Vige l’obbligo di munirsi di licenza rilasciata dal Questore territorialmente competente, previa verifica di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi del titolare, affinché non sia rilasciata a soggetti aventi precedenti penali per specifici reati.

Ai sensi degli articoli 128 del TULPS e 247 del regolamento di esecuzione, i commercianti non possono compiere operazioni su cose usate se non con le persone provviste della carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

Le operazioni compiute devono essere registrate tempestivamente in un Registro delle operazioni.

Il Questore, ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, può imporre prescrizioni ulteriori di dettaglio a salvaguardia del pubblico interesse.

Tornando al decreto legislativo, l’articolo 7 prevede l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e la disciplina prevista in materia.

L’articolo 8 sancisce l’abusiva attività di compro oro, esercitata da soggetti non iscritti nel registro.

Nel dettaglio, la norma punisce l’esercizio abusivo dell’attività di compro oro – ovvero l’attività svolta in assenza dell’iscrizione al registro dei relativi operatori – con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano le sanzioni da irrogare a seguito dell’inosservanza degli obblighi di cui sopra.

In particolare:

Mancata ottemperanza all’obbligo.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

Violazioni gravi, ripetute o sistematiche

Sanzione triplicata.

Comunicazione in ritardo, ossia nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti

L’Organismo definisce la procedura per la contestazione delle violazioni e l’irrogazione e riscossione delle sanzioni

Sanzione ridotta a 500 euro

Omessa identificazione del cliente con le modalità di legge

La sanzione si applica anche agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall’articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Omissione di segnalazione di operazione sospetta ovvero la segnalazione tardiva

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime

Sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.

Per le violazioni ritenute di minore gravità

Possibilità di ridurre la sanzione fino a un terzo.

L’articolo 11 disciplina i controlli ed il procedimento sanzionatorio affidati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza, in quest’ultimo caso ci si riferisce non solo ai poteri attribuiti dal TULPS ma più in particolare a quelli propri di accesso, ispezione e verifica.

In caso di accertamento di gravi violazioni, gli uffici centrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Guardia di Finanza, possono adottare un provvedimento di sospensione dell’attività, avente natura sanzionatoria accessoria, della durata sino a tre mesi. La sospensione viene notificata all’interessato nonché comunicata all’Organismo, per l’annotazione nella sottosezione del registro e per la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, per un periodo di pari durata. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

Del provvedimento sanzionatorio è data notizia anche al Questore competente per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza.

L’articolo 12 individua i criteri cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze è tenuto ad attenersi nella quantificazione delle sanzioni da irrogare.

L’articolo 13 richiama le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabili al procedimento amministrativo, avuto riguardo al procedimento sanzionatorio attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative sono ripartite secondo le disposizioni generali in tema di riparto dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Erario; fondi di previdenza e assistenza delle Amministrazioni e dei Corpi di polizia accertatori; premi).

I decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario.

Gli articoli 14 e 15 prevedono rispettivamente le disposizioni transitorie e finali e la clausola di invarianza finanziaria.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, entrerà in vigore il 5 luglio 2017.

24 Giugno 2017

Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra