E’ necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale per emettere la relativa nota di credito. Solo in questo momento può essere fatta valere l’infruttuosità del credito. Il principio è stato affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. La giurisprudenza di merito è dunque allineata alla posizione dell’Agenzia delle entrate. Invece la giurisprudenza comunitaria ha manifestato numerosi problemi circa la compatibilità con i principi comunitari
E’ necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale per emettere la relativa nota credito ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Solo in questo momento può essere fatta valere l’infruttuosità del credito. Il principio è stato affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 1125/02/2018.
La giurisprudenza di merito è dunque allineata alla posizione dell’Agenzia delle entrate. Invece la giurisprudenza comunitaria ha manifestato numerosi problemi circa la compatibilità del predetto articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 con i principi comunitari.
Il citato articolo 26, comma 2 del decreto Iva, indica tra i casi in cui il cedente del bene o il prestatore di servizio ha diritto a recuperare l
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