L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto nuovamente sull’obbligo imposto ai datori di lavoro/committenti a decorrere dal 1° luglio 2018: essi infatti non possono più retribuire i dipendenti/collaboratori in denaro contante. In particolare sono state fornite, in favore degli ispettori del lavoro, rilevanti precisazioni in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi imposti dalla legge, nonché ulteriori indicazioni circa l’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti tracciabili. Con il presente contributo si analizza dettagliatamente per quali elementi dello stipendio occorre osservare i predetti obblighi e come i funzionari dell’INL si dovranno relazionare con gli istituti bancari ai fini della verifica dell’obbligo di tracciabilità delle buste paga
Con la Nota n. 7369 del 10 settembre 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto nuovamente sull’obbligo imposto ai datori di lavoro/committenti a decorrere dal 1° luglio 2018: essi infatti non possono più retribuire i dipendenti/collaboratori in denaro contante, così come previsto dall’art. 1, co. da 910 a 914 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018). In particolare sono state fornite, in favore degli ispettori del lavoro, rilevanti precisazioni in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi imposti dalla legge, nonché ulteriori indicazioni circa l’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti tracciabili. Con il presente contributo si analizza dettagliatamente per quali elementi dello stipendio occorre osservare i predetti obblighi e come i funzionari dell’INL si dovranno relazionare con gli istituti bancari ai fini della verifica dell’obbligo di tracciabilità delle buste paga.
Premessa
Come è noto, dal 1° luglio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-914 della L. 27 dicembre 2017, n. 20