Fattura elettronica: si può emettere con data antecedente all'inserimento nell'SDI?

Presentiamo un dubbio dei nostri lettori sulla fatturazione elettronica: si può emettere una fattura elettronica oggi 7 settembre con data 28 agosto?

Fattura elettronica: il problema che si può rilevare è la diversa impostazione fra le modalità di fatturazione libere, che permettono una certa flessibilità agli operatori, all’interno degli obblighi di legge e delle scadenza fiscali ed il sistema elettronico che ovviamente è rigido.

 

Quesito

Il dubbio odierno sulla fatturazione elettronica: si può emettere una fattura elettronica oggi 7 settembre con data 28 agosto?

 

Il parere

La risposta appare affermativa se parliamo di data apposta sul documente in fase di caricamento sul sistema di Interscambio: la data può essere pari o antecedente a quella di inserimento  (segnaliamo che il Sistema accetta fatture con data precedente).

Diverso discorso va nfatto sul il valore di tale data apposta sul documento: nel caso di superamento della fase di controllo, a fini fiscali la data della fattura coinciderà con quella della consegna effettuata tramite il Sistema di Interscambio.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa con la Circolare del 24 giugno 2014 n. 18 – titolata “IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione”, ha chiarito che, visto il contenuto dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, la fattura, cartacea o elettronica che essa sia, si deve ritenere per emessa “all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Inoltre, lo stesso documento di prassi ha precisato che resta comunque fermo il fatto che “la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6” (ex comma 4, articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972).

Di conseguenza, la data apposta sul documento, nel rispetto di tali criteri, sarà quella determinante ai fini fiscali. È stato anche precisato che l’emissione della fattura non può comunque essere successiva al momento della sua consegna o spedizione (fattura analogica), ovvero al momento della sua trasmissione per via elettronica o messa a disposizione del cessionario o committente (fattura elettronica).

Tale ultimo chiarimento, quindi, non esclude la possibilità che il documento elettronico presenti una data antecedente a quella dell’emissione e trasmissione.

 

Alcune note sul lavoro contabile e la fattura elettronica

Come abbiamo scritto sopra è evidente che, prima dell’obbligo di fatturazione elettronica, poteva avvenire di produrre una fattura anche in data successiva a quella di emissione, accontentandosi di registrare il documento nei tempi di legge ed utili per la registrazione e corretta liquidazione dell’IVA.

In questo momento stiamo descrivendo la vita operativa reale di aziende e studi professionali, con le reali criticità operative.

E’ evidente che la fatturazione elettronica non permette più questa libertà di comportamento, ma vincola tutta l’operazione di fatturazione alle date certificate dal sistema.

Il (falso) problema della data potrebbe esplodere se sarà il commercialista il soggetto che lavorerà le fatture elettroniche per conto del cliente, perché sarà materialmente impossibile lavorare le fatture in tempo reale, a meno di non immaginare studi aperti 24 ore al giorno 7 giorni a settimana e sempre a disposizione del cliente.

 

Massimo Pipino e Luca Bianchi

7 settembre 2018

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