Le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di Regioni, Enti locali e Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato le “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”
Le disposizioni di cui all’art.12, comma 7-bis, del D.L. n.145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9 del 21 febbraio 2014[1], si applicano anche nell’anno 2018 con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
E’ questo il contenuto dell’art.12-bis, del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, cd. Decreto Dignità, convertito, con modificazioni, in L. n. 96 del 9 agosto 2018. Il rinvio al D.M. del 24 settembre 2014 fa sì che anche per quest’anno, vengono confermate le modalità applicate negli anni scorsi e contenute nei DD.MM. del 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.
La regolamentazione delle compensazioni dei crediti
L’art. 31, comma 1-bis, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 20 luglio 2010, ha inserito nel D.P.R. n. 602/73, l’art. 28-quater, con il quale ha regolamentato le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, in G.U. n. 152 d