Le garanzie previste dall’art. 12 L. 212/2000 sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, senza estendersi al terzo a carico del quale pure emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso. Nel regime anteriore alla L. 205/2017, la qualificazione di negozi collegati come cessione d’azienda postulava la valutazione complessiva dell’operazione economica secondo la sua causa reale, cosicché, a prescindere dall’eventuale intento elusivo delle parti, nel caso in cui fosse emersa una causa unitaria, il conferimento e la successiva cessione delle quote andavano qualificati come cessione d’azienda
Le garanzie previste dall’art. 12 L. 212/2000 – Statuto del contribuente – sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, senza estendersi al terzo a carico del quale pure emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso. Nel regime anteriore alla L. 205/2017, la qualificazione di negozi collegati come cessione d’azienda postulava la valutazione complessiva dell’operazione economica secondo la sua causa reale, cosicché, a prescindere dall’eventuale intento elusivo delle parti, nel caso in cui fosse emersa una causa unitaria, il conferimento e la successiva cessione delle quote andavano qualificati come cessione d’azienda.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12909 del 24/05/2018, ha chiarito un rilevante aspetto in tema di garanzie assicurate dallo Statuto del contribuente, affermando altresì utili considerazioni in tema di disciplina del registro in tema di cessioni di ramo di azienda.
Nel caso di specie, una società impugnava per cassazione la sente