Sgravi contributivi conciliazione vita lavoro 2018: al via le domande

L’INPS dà ufficialmente il via alla richiesta di sgravi contributivi a favore di quelle aziende che hanno stipulato – o che stipulano entro il 31 agosto 2018 – un contratto collettivo aziendale recante misure specifiche per favorire i dipendenti nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La Circolare, oltre a specificare come richiedere il beneficio, segnala il cambiamento riguardante il possesso del DURC: infatti con l’avvento della Dichiarazione preventiva di agevolazione sarà possibile verificare in anticipo la permanenza della regolarità per tutto il periodo di godimento

Con la pubblicazione della Circolare n. 91 dello scorso 3 agosto l’INPS dà ufficialmente il via alla richiesta di sgravi contributivi a favore di quelle aziende che hanno stipulato – o che stipulano entro il 31 agosto 2018 – un contratto collettivo aziendale recante misure specifiche per favorire i dipendenti nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La Circolare, oltre a specificare come richiedere il beneficio, segnala il cambiamento riguardante il possesso del DURC: infatti con l’avvento della Dichiarazione preventiva di agevolazione sarà possibile verificare in anticipo la permanenza della regolarità per tutto il periodo di godimento.

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Sgravi per conciliazione vita-lavoro

Con il Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017 è stata prevista una importante agevolazione contributiva per i datori di lavoro che sottoscrivono accordi collettivi aziendali i quali comportino delle misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro.

Il Decreto, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Finanze, deriva dal disposto dell’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 80/2015, rubricato proprio “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 183/2014”.

Con tale Decreto sono state stanziate infatti risorse anche per l’anno 2018, tali che l’INPS, con Circolare n. 91 dello scorso 3 agosto 2018, ha previsto le modalità operative per l’attribuzione e fruizione del beneficio a valere sulle risorse per l’anno citato, ossia per i contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

Si specifica così che i datori di lavoro dovranno effettuare la richiesta in via telematica all’INPS entro il 15 settembre 2018.

Entrando nel merito degli sgravi, è opportuno rimandare alla Circolare n. 163 dello scorso 13 novembre 2017, con la quale l’INPS ha fornito tutti i dettagli normativi riguardanti proprio tale tipologia di sgravio contributivo: il beneficio in questione si configura infatti come subordinato ad alcune specifiche caratteristiche dell’azienda, e comporta una diminuzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.

Condizioni d’accesso: cenni

Per accedere a tale strumento, è necessario anzitutto aver stipulato un contratto collettivo aziendale che in sostanza crei delle condizioni migliorative nei confronti del lavoratore per quanto riguarda la conciliazione tra lavoro e vita privata; tale contratto – che dovrà essere sottoscritto e depositato presso la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per via telematica – comporta delle specifiche aree di intervento che permettono l’accesso allo sgravio in questione:

    • l’area A, con misure per il sostegno alla genitorialità, come ad esempio l’estensione temporale del congedo di paternità con relativa estensione anche dell’indennità, estensione del congedo parentale, ovvero integrazione della relativa indennità, previsione di asili nido, spazi ricreativi aziendali, percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità ovvero buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
    • l’area B che riguarda invece la flessibilità organizzativa con un aumento del lavoro agile, della flessibilità oraria sia in entrata che in uscita, così come la cessione solidale dei permessi;
    • l’area C che riguarda il Welfare aziendale con interventi come: convenzioni per l’erogazione di servizi “time saving”, convenzioni con strutture per servizi di cura, buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Al fine di accedere a tale sgravio contributivo:

    • è necessario che almeno una delle misure faccia riferimento alle aree A o B;
    • il totale dei dipendenti interessati dal miglioramento delle condizioni di vita e lavoro deve essere almeno pari al 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno civile precedente la presentazione della domanda di ammissione al beneficio;
    • inoltre, per l’accesso allo sgravio per l’anno 2018 sarà necessario che il contratto collettivo aziendale sia stato sottoscritto e depositato in una data compresa tra il 1° novembre 2017 e il 31 agosto 2018.

Le risorse e il deposito dei contratti all’ITL

La Circolare n. 91 dello scorso 3 agosto 2018 – dopo aver stabilito che le risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2018 sono pari a 54.600.000 euro – rimanda proprio alla Circolare esplicativa n. 163 del 13 novembre 2017 per quanto riguarda le condizioni soggettive e oggettive per l’accesso al beneficio. Come detto, per l’accesso allo sgravio (anche) per l’anno 2018 è necessario che il contratto collettivo aziendale sia stato sottoscritto e depositato in una data compresa tra il primo novembre 2017 e il 31 agosto 2018: per il deposito dei contratti sarà necessario fare riferimento alle procedure telematiche messe a disposizione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito internet, ricordando che dallo scorso 17 ottobre 2017, all’atto del deposito (da effettuare alle strutture territoriali dell’Ispettorato del Lavoro in via telematica) sarà possibile indicare la finalità di “decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro”; sul deposito di tali contratti, in fase di istruttoria di ammissione al beneficio, l’INPS effettuerà dei controlli al fine di verificarne l’effettivo deposito.

La domanda all’INPS

Per effettuare la richiesta di decontribuzione i datori di lavoro dovranno inoltrare in via telematica un’apposita domanda all’INPS entro e non oltre il 15 settembre 2018. Per accedere alla domanda bisognerà avvalersi del modulo di istanza online “Conciliazione vita-lavoro 2018”, che è possibile rinvenire all’interno dell’applicazione “DiResCo – dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

La domanda dovrà contenere:

    • i dati identificativi dell’azienda;
    • la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
    • la data di avvenuto deposito telematico del contratto collettivo aziendale presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
    • il codice deposito contratto, per il quale si intende il codice identificativo numerico di 17 cifre che è stato ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL;
    • le misure specifiche di conciliazione vita-lavoro che sono state previste nel contratto depositato;
    • la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del Decreto Interministeriale 12 settembre 2017.

Sarà presente una specifica sezione “note” all’interno della quale sarà poi possibile scrivere osservazioni o informazioni utili ai fini dell’istruttoria di ammissione.

L’iter di ammissione

Alla scadenza del termine per l’invio dell’istanza, l’Istituto Previdenziale procederà al controllo del deposito del contratto aziendale e al calcolo della misura del beneficio. L’ammissione al beneficio avverrà però solamente a partire dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze, vale a dire a far data dal 16 ottobre 2018.

La regolarità contributiva e l’utilizzo della DPA

L’accesso allo sgravio è ovviamente subordinato anche al possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestati tramite il DURC, fermi restando ovviamente tutti gli altri obblighi di legge. Una nota a tal proposito merita di essere fatta con riferimento proprio al Documento Unico di Regolarità Contributiva: infatti il datore di lavoro potrà ovviamente avvalersi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di agevolazione disciplinato dal Messaggio n. 2648 dello scorso 2 luglio 2018: in tal modo l’azienda ha la possibilità di dichiarare preventivamente, a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del diritto in questione, la volontà di usufruire delle agevolazioni. In assenza della preventiva dichiarazione a cura dell’azienda interessata o del proprio intermediario, il sistema DPA attiverà l’interrogazione della procedura DURC online ai fini della verifica del requisito di regolarità contributiva.

Antonella Madia

28 agosto 2018