Nell’articolo si esamina la posizione della Cassazione in tema di procedimento con adesione e degli effetti sullo stesso del perfezionamento. In particolare l’avviso di accertamento perde efficacia solo all’atto del perfezionamento della definizione. Il mancato perfezionamento della procedura di definizione determina la perdurante validità degli originari avvisi di accertamento. Dunque, in caso di accertamento definito ma non perfezionato, l’ufficio può comunque valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto, almeno laddove l’accertamento non sia definitivo per scadenza dei termini di impugnazione
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9485 del 18/04/2018, ha espresso interessanti considerazioni in tema di procedimento con adesione.
Nel caso di specie, a seguito di una verifica, conclusa con processo verbale di constatazione di maggiori ricavi, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di ristorazione, un invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 218 del 1997.
All’esito della procedura di adesione l’ente impositore e la società sottoscrivevano un accordo, con cui i maggiori ricavi originariamente stabiliti in euro 101.502, venivano ridotti ad euro 42.652, con rateizzazione del pagamento delle corrispondenti imposte.
Dopo il pagamento della prima rata la contribuente ometteva però i successivi versamenti e non depositava la garanzia fideiussoria.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento, recante comunque la minore pretesa impositiva, nella misura rideterminata a seguito dell’accertamento con adesione, mentre ai soci venivano notificati distinti avvisi di accertamento relativi al corrispondente reddito di partecipazione.
Contro gli avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, che li rigettava.
La società ed i soci proponevano allora appello alla Commissione Tributaria Regionale, che lo accoglieva, ritenendo che la procedura di accertamento con adesione non si era in realtà perfezionata, a causa della mancata prestazione della garanzia da parte della contribuente; e pertanto “riprendeva efficacia il precedente atto impositivo” che il giu