Incentivi Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita

Il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2018 ha introdotto una nuova agevolazione riguardante i progetti di ricerca e sviluppo promossi nell’ambito delle aree tecnologiche. Nello specifico gli incentivi sono destinati a: Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell’aprile del 2016

Il decreto ministeriale del 5 marzo 2018 ha introdotto una nuova agevolazione riguardante i progetti di ricerca e sviluppo promossi nell’ambito delle aree tecnologiche.

Nello specifico gli incentivi sono destinati a:

  • Fabbrica intelligente;
  • Agrifood;
  • Scienze della vita;

coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell’aprile del 2016.

 

 

Incentivi Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita – Beneficiari

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5) e i centri di ricerca.

Per i soli progetti congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e fino a cinque per quella negoziale), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c..

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

    • le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
    • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
    • le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca. 8 2.

 

I soggetti beneficiari  possono presentare, secondo le indicazioni stabilite agli articoli 12, comma 2 e 16, in relazione alle specifiche procedure, progetti anche congiuntamente tra loro. In tale ultimo caso possono beneficiare delle agevolazioni anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti il settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

    • la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
    • la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
    • l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

 

Ambito oggettivo

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente,

 

Spese e costi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Per il calcolo delle spese del personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo è utilizzata la metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dei Programmi operativi FESR 2014-2020.

 

Agevolazioni concesse

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nella forma del contributo alla spesa e, ove previsto, anche del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, secondo quanto indicato nei Capi II e III in relazione alle specifiche procedure di attuazione.

L’eventuale finanziamento agevolato è concesso secondo quanto indicato dall’articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto 1° giugno 2016, fermo restando che il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire secondo le modalità specificate dal Ministero nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Limitatamente agli Organismi di ricerca, in luogo dell’eventuale finanziamento agevolato è concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 per cento.  

Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l’intensità massima stabilita dall’articolo 25 del Regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora: a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all’attività di ricerca industriale, l’importo dell’aiuto sia superiore a 20 milioni di euro per impresa e per progetto; b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all’attività di sviluppo sperimentale, l’importo dell’aiuto sia superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto.

 

Cumulabilità

 Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

 

Funzionamento

L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure:

  • valutativaa sportello, come da decreto ministeriale 1° giugno 2016, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 800 mila e 5 milioni di euro
  • valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, come da decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.

 

Le risorse

All’intervento sono assegnate risorse pari a 562,7 milioni di euro, di cui 440,1 a valere sull’Asse I – PON “I&C” 2014-2020 FESR e 122,6 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

Le risorse sono destinate come segue:

  • per territorio:
      • 287,6 milioni di euro alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
      • 100 milioni di euro alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna)
      • e 175,1 milioni di euro alle restanti regioni
  • per settore applicativo
      • 225,1 milioni di euro al settore “Fabbrica intelligente”
      • 225,1 milioni di euro al settore “Agrifood”
      • e 112,5 milioni di euro al settore “Scienze della vita”
  • per procedura:
    • 395,7 milioni di euro per la procedura negoziale
    • e 167,0 per la procedura a sportello.

 

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Con successivo decreto direttoriale si provvederà all’apertura dei termini per la presentazione delle domande ed alla definizione, tra l’altro, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti.

 

 

Giovanna Greco

22 agosto 2018