Premessa generale
Il Decreto Legge n. 91/2014 ha introdotto la possibilità di convertire l’eccedenza ACE in un credito d’imposta utilizzabile in diminuzione dell’Irap da versare in sostituzione del riporto negli anni successivi.
In presenza pertanto di “rendimento nozionale” superiore al “reddito complessivo netto determinato nel periodo d’imposta” è possibile optare per il riporto dell’eccedenza nei periodi di imposta successivi senza alcuna limitazione temporale ovvero per la trasformazione dell’eccedenza stessa in un credito d’imposta IRAP (nel caso di specie la parte non utilizzata è persa e non riportabile).
Nota: l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 03 giugno 2015, ha chiarito i riflessi della trasformazione dell’ACE in credito IRAP soffermandosi sul tema del trattamento dell’eccedenza dell’agevolazione ACE e sulla relativa disciplina antielusiva. |
LA TRASFORMAZIONE DELL'ECCEDENZA ACE IN CREDITO IRAP
L’eccedenza di “rendimento nozionale” che non trova capienza nel reddito di periodo non costituisce una maggiore “perdita fiscale” ma rappresenta una deduzione potenziale da applicare nei periodi successivi.
Nota: in virtù della nuova normativa l'Impresa ha la facoltà di usufruire dell’eccedenza ACE in forma di credito d’imposta. |
L’ecce