Dedichiamo questo articolo (di 17 pagine) al problema delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che lavorano all’estero ma con residenza in Italia – si tratta di dichiarazioni sempre complesse. Una panoramica delle norme del Testo Unico, i casi di distacco dei lavoratori all’estero, le retribuzioni convenzionali, il caso dei lavoratori frontalieri, le convenzioni con i Paesi confinanti e tanto altro…
Nel presente intervento esamineremo il caso della persona fisica che, pur svolgendo una attività di lavoro dipendente all’estero, conserva la residenza fiscale in Italia.
L’art. 3, co. 1 del Tuir stabilisce che
“l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
In sostanza, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle) mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia così come individuati dall’art. 23 del Tuir.
A livello internazionale è necessario analizzare le disposizioni del Modello OCSE al quale si ispirano le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
L’articolo che analizza il reddito di lavoro dipendente è l’art.15 del Modello OCSE ove è previsto che il reddito in oggetto è imponibile soltanto nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa se questo coincide con il paese di residenza del lavoratore. Se, tuttavia, il lavoro viene svolto nell’altro Stato contraente, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest’altro Stato.
Nel secondo caso, il mancato utilizzo dell’espressione “soltanto” non esclude la ta