L’approssimarsi del termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al 2017 da parte delle società di capitali, in particolare quelle a ristretta base proprietaria e che solitamente distribuiscono dividendi ai propri soci, deve indurre a valutare la possibilità di optare per l’applicazione del regime di trasparenza fiscale, in considerazione della sostanziale penalizzazione che i percipienti verranno a subire per la tassazione dei dividendi relativi a utili conseguiti dal 2018. In effetti, l’applicazione del citato regime di trasparenza fiscale può comportare un sostanziale e legittimo risparmio fiscale rispetto all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%…
L’approssimarsi del termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al 2017 da parte delle società di capitali, in particolare quelle a ristretta base proprietaria e che solitamente distribuiscono dividendi ai propri soci, deve indurre a valutare la possibilità di optare per l’applicazione del regime di trasparenza fiscale, ex art. 116 TUIR, in considerazione della sostanziale penalizzazione che i percipienti verranno a subire per la tassazione dei dividendi relativi a utili conseguiti dal 2018.
In effetti, l’applicazione del citato regime di trasparenza fiscale può comportare un sostanziale e legittimo risparmio fiscale rispetto all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%, recentemente estesa anche ai dividendi spettanti alle partecipazioni qualificate, anche se la valutazione deve essere fatta caso per caso, essendo molte le variabili da prendere in considerazione: ammontare dei dividendi, possesso di ulteriori redditi in capo ai percipienti, esistenza e entità di oneri deducibili, detrazioni d’imposta, ecc.
La tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate
L’articolo 1, commi 999-1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato, relativamente al possesso di partecipazioni qualificate, il regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria realizzati da persone fisiche al fuori dall’esercizio d’impresa, comprendendo quindi sia i veri e propri redditi di capitali (dividendi e altri redditi di capitali) che i redditi diversi (plusvalenze da cessione di partecipazioni).
In particolare, per quanto riguarda i dividendi, la nuova disciplina prevede una totale assimilazione nella tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate e qualificate in società di capitali, estendendo a quest’ultime la tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva del 26%, come già previsto per i dividendi da partecipazioni non qualificate.
Per effetto della norma transitoria contenuta nel comma 1006 della legge di bilancio 2018, la nuova disciplina si applica:
- agli utili prodotti dal periodo d’imposta 2018,
- agli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ma deliberati successivamente a