Modello Redditi 2018 e compilazione quadro RE: analisi dei righi principali

Nel quadro RE vanno indicati i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, mentre i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente vanno dichiarati nel quadro RL in quanto redditi diversi. Analizziamo le modalità di compliazione dei righi principali, con particolare attenzione alle problematiche derivanti dalla contabilità per cassa

Premessa generale

Nel quadro RE vanno indicati i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni in base a quanto disposto dall’art. 53 comma 1 del TUIR mentre i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente vanno dichiarati nel quadro RL in quanto redditi diversi (articolo 53, comma 2, Tuir).

Nota: i soggetti che esercitano arti e professioni con caratteristiche di abitualità devono dichiarare il reddito di lavoro autonomo prodotto nel periodo di imposta nel quadro RE del modello Redditi PF (art. 53 comma i TUIR).

E’ possibile tuttavia che alcuni soggetti esercenti lavoro autonomo non occasionale debbano compilare il quadro LM in seguito alla scelta di un regime contabile agevolato (minimi e forfetari).

IL CRITERIO DI CASSA

Secondo l’art. 54 del TUIR il reddito del Professionista è dato dalla differenza tra i “compensi percepiti” e i “costi sostenuti” nel periodo d’imposta fatte salve le specifiche deroghe ovvero:

  • AMMORTAMENTI: vengono dedotte le quote di ammortamento a prescindere dall’effettivo pagamento del bene;
  • CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA: si applica il criterio di competenza;
  • QUOTE TFR: si deduce la quota annua di competenza indipendentemente dal pagamento.

Nota: il criterio di cassa può tuttavia dare origine a problematiche inerenti l’esatta individuazione del termine dell’incasso o del pagamento soprattutto se le operazioni non sono state effettuate in contanti (circolare n. 38/E/2010).

TABELLA PER L’APPLICAZIONE PRATICA DEL CRITERIO DI CASSA

TIPOLOGIA

INCASSO

PAGAMENTO

Assegni bancari e assegni circolari

Momento del ricevimento assegno (non rileva la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta).

Momento consegna assegno

Bonifico bancario

Materiale accredito sul conto corrente (Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovverosia quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito).

Materiale addebito sul conto corrente

Ricevuta bancaria

Accredito definitivo (buon fine operazione) sul conto corrente

Addebito sul conto corrente

Carta credito

Momento della transazione

Momento della transazione

Titoli credito non cedibili

Momento scadenza del titolo (buon fine)

Momento scadenza del titolo(effettivo pagamento)

Titoli credito cedibili

Al momento della cessione del titolo

Momento scadenza del titolo(effettivo pagamento)

ANALISI DEI PUNTI PRINCIPALI DEL QUADRO RE

  • Rigo RE 1: attenzione al codice Ateco 2007 da indicare in maniera corretta per la sua possibile influenza con lo studio di settore da compilare;
  • Rigo RE 2:
    • in colonna 1 vanno indicati i redditi convenzionali percepiti da organizzazioni non governative riconosciute di cui alla legge n. 49-1987 (le tabelle convenzionali sono deliberate per decreto); per detti compensi non sono riconosciute spese e pertanto tale importo deve essere iscritto direttamente al rigo E23;
    • in colonna 2 vanno indicati i compensi lordi al netto del contributo previdenziale alle relative Casse di previdenza , al netto dell’ iva e di ogni rimborso per spese anticipate; va invece sommato il contributo del 4% relativo alla gestione separata INPS; rientrano tra i compensi anche gli addebiti sostenuti a titolo di rimborso spese del lavoratore autonomo mentre non rientrano le somme derivanti da anticipazioni di tasse e diritti sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente; non rientrano nella categoria dei compensi nemmeno le spese riaddebitate a soggetti che condividono i locali (come ad esempio quota affitto, quota telefono, quota energia ecc.) in quanto tale voce deve essere registrata a ”diminuzione del relativo costo sostenuto dal professionista”;

  • Rigo RE 3: nel rigo altri proventi vanno indicati: proventi incassati in sostituzione dei redditi derivanti da attività professionali (ad esempio indennità maternità), le indennità anche in forma di risarcimento assicurativo (ad esempio risarcimento danni), interessi moratori e per dilazione di pagamento inerenti l’attività professionale, corrispettivi percepiti per la cessione della clientela.

Nota: risulta d’obbligo ricordare che i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela possono essere assoggettati alla tassazione separata se percepite in unica soluzione (in presenza di più rate percepite in diversi periodi di imposta, il corrispettivo deve essere tassato in via ordinaria nel quadro RE e necessita, fino al completamento delle operazioni di riscossione, conservare aperta la partiva IVA).

E’ invece prevista (con possibilità di optare per la tassazione ordinaria) la tassazione nel quadro RM dei corrispettivi percepiti in un singolo periodo d’imposta a cui applicare la ritenuta d’acconto del 20 %.

Sono invece esclusi dal rigo RE 3 gli indennizzi (anche in forma assicurativa) connessi a morte e invalidità permanente dell’assicurato (art. 6 c. 2 TUIR).

  • Rigo RE 4: vanno indicate le”Plusvalenze patrimoniali”(realizzate a titolo oneroso,in forma assicurativa o per consumo personale) riferite ai beni acquistati dopo il 04 luglio 2006 e , se riguardanti beni immobili strumentali, quelle relative ai beni acquistati nel 2007,2008 e 2009.

Nota: vige il principio di cassa e trattasi di cessioni a titolo oneroso, risarcimento anche assicurativo derivante dalla perdita di beni strumentali e autoconsumo personale o familiare.

Non formano Plusvalenze quelle derivanti da cessione di oggetti d’arte, antiquariato e collezione;

  • Rigo RE 5: vanno indicati i compensi non registrati nelle scritture contabili (e anche quelli derivanti dall’adeguamento ai parametri/studi di settore).

Nota: l’adeguamento ai parametri non è soggetto a sanzione mentre quello agli studi si settore può essere soggetto ad apposita sanzione del 3% da pagare entro il versamento del saldo con il codice tributo 4726 (la sanzione si applica quando l’ammontare dell’adeguamento supera il 10% dei compensi annotati nelle scritture e riguarda solo i contribuenti soggetti ai vecchi studi (per i nuovi studi o per quelli revisionati l’adeguamento è gratuito); la maggiorazione del 3% deve essere indicata al rigo RE 5 colonna 2.

  • Rigo RE 7: vanno indicate le quote di ammortamento annuali e il costo dei beni inferiori al milione; per i beni promiscui va indicato il 50%. Per il professionista non rileva l’effettiva utilizzazione del bene, non viene tenuto in considerazione il ragguaglio ad anno e nel primo esercizio non vi è l’obbligo di dimezzare l’aliquota ministeriale (è possibile calcolare quote inferiori al 50%); al fine della compilazione vanno tenute in considerazione le normative fiscali in materia di ammortamenti di autoveicoli (limite 20 % con massimale euro 3.615,20 e massimo un automezzo) e le limitazioni di deducibilità in materia ad esempio di telecomunicazioni (cellulari 80 %);

Nota: con la proroga dell’agevolazione del super ammortamento per il periodo 2017 occorre ribadire che sono stati esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata anche concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art. 164 TUIR).

L’esposizione dei dati nella casella 1 riguarda pertanto il super ammortamento relativo agli altri acquisti effettuati nel 2017 ovvero le quote relative agli acquisti effettuati nel periodo tra il 15/10/2015 ed il 31/12/2016.

  • Rigo RE 8: vanno indicati i canoni di locazione finanziaria di competenza dell’anno (tenendo presenti le limitazioni fiscali di cui al rigo precedente); per i contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 la deducibilità è condizionata alla durata del contratto (metà del periodo di ammortamento applicando le aliquote del D.M. Del 1988); per i contratti stipulati dal 29 Aprile 2012 la detraibilità è concessa anche nel caso di durata inferiore del contratto rispetto al minimo previsto ma la deduzione deve essere comunque spalmata su un periodo non inferiore alla “metà del periodo di ammortamento”;

  • Rigo RE 9: vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria o i canoni di noleggio e in caso di uso promiscuo va indicato il 50 % , l’80 % per la telefonia e il 20 % con i limiti previsti dall’art. 164 del TUIR per gli autoveicoli e motocicli;

  • Rigo RE 10: vanno indicate le quote di ammortamento per i beni immobili strumentali (solo se acquistati nel 2007-2008 e 2009); ai fini del calcolo deve essere scorporato il valore del terreno; per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente è deducibile il 50 % della rendita catastale, sono deducibili i canoni di affitti pagati per l’immobile utilizzato esclusivamente in modo strumentale, è possibile dedurre il 50% del canone di affitto in caso di uso promiscuo e quando il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro Immobile; vanno poi considerate le spese per canoni di leasing strumentale (contratti stipulati dal 01. 01 .2007 al 31. 12.2009).

    Possono essere dedotte le spese di ammodernamento e di manutenzione per i beni con utilizzo esclusivamente strumentale nel limite del 5 % del valore dei beni ammortizzabili esistenti all’inizio del periodo d’imposta e l’eccedenza sarà deducibile nei 5 esercizi successivi;le spese di ammodernamento e manutenzione per gli immobili utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50% a condizione che le stesse non siano di tipo incrementativo;

  • Rigo RE 11: si indicano le retribuzioni effettivamente corrisposte al lordo dei contributi; le retribuzioni di dicembre 2017 sono deducibili solo se pagate entro il 31.12.2017 oppure costituiscono un costo 2018; le quote di tfr vanno indicate per competenza; il professionista non può dedurre i compensi erogati ai familiari (coniuge e figli minori) corrisposti per attività di lavoro dipendente a di lavoro autonomo occasionali (rimangono deducibili i soli contributi previdenziali versati);

  • Rigo RE 12: compensi corrisposti a terzi ovvero: spese per il commercialista (anche se coniuge), compensi corrisposti a società di servizi ecc.;

  • Rigo RE 13: vanno indicati gli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività professionale e relativi alla dilazione dei pagamenti dei beni relativi all’attività.Gli interessi relativi ai beni a deducibilità limitata devono essere considerati nella medesima percentuale;non sono deducibili gli interessi pagati per l’iva trimestrale;

  • Rigo RE 14: nei consumi vanno indicati: -80% spese telefonia, consumi di energia, non vanno indicati i carburanti per la trazione di autoveicoli;

  • Rigo RE 15: le spese alberghiere devono essere indicate al 75 % e nel limite del 2% dell’ammontare dei compensi (non vanno considerate le eventuali plusvalenze dichiarate);

Nota: non devono essere indicate le spese integralmente deducibili sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nelle fatture; le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente non costituiscono compensi in natura per il professionista e tali soggetti non devono addebitare la spesa al committente e dedurre come costo il relativo ammontare.

  • Rigo RE 16: le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dell’ammontare dei compensi. In tale categoria di spesa rientrano: beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, oggetti d’arte e di collezione e gli omaggi;

  • Rigo RE 17: va indicato il 50 % delle spese di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento (sono comprese le spese di alberghiere relative nel limite del 75%);

Nota: la Legge n. 81/2017 ha disposto che le spese per l’iscrizione a master o corsi di formazione e aggiornamento professionale, convegni e congressi comprese quelle di viaggio e soggiorno sono integralmente deducibili nel limite annuo di euro 10.000.

Il Decreto legislativo n.150-2015 ha invece disposto che le spese sostenute per servizi di certificazione delle competenze sono – deducibili integralmente – nel limite annuo di euro 5.000 (trattasi delle spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze aventi come scopo l’inserimento o il reinserimento del libero professionista nel mercato del lavoro da parte delle Agenzie per il lavoro.

  • Rigo RE 18: minusvalenze relative a cessione di beni strumentali in relazione a beni acquistati a far data dal 04 luglio 2006 (stessi criteri applicabili alle Plusvalenze);

Rigo RE 19: nella voce altre spese vanno indicate: le spese al 20% per i carburanti, le spese per assicurazione e bollo auto, manutenzione auto sempre al 20%, il 10 % dell’Irap versata, assicurazioni rc, spese di manutenzione , le altre spese inerenti l’attività professionale (da indicare al 50 % in caso di uso promiscuo), la nuova deduzione prevista ai fini IRPEF relativa all’Irap pagata per le spese al personale e la deduzione IMU al 20%; spese per la garanzia dei mancati pagamenti, acquisto della clientela.

  • Rigo RE 21: in colonna 3 va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20. I ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003, dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, e dall’art. 44 del D.L. 78 del 2010, devono indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 3 del medesimo rigo.

Nota: i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, espongono nella colonna 2 gli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero, ricompresi nella colonna 3, per i quali non si applica la tassazione agevolata (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).

  • Rigo RE 24: devono essere riportate le perdite degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi da lavoro autonomo fini a concorrenza del reddito;
  • Rigo RE 26: va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto subite sui compensi da riportare nel quadro RN.

Nota: il contribuente che non ha ricevuto, nei termini di legge, la certificazione delle ritenute è legittimato allo scomputo delle stesse a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta (esempio: copia fattura con bonifico o assegno).

In sede di controllo a seguito di art. 36 ter alle stesse dovrà essere allegata apposita autocertificazione ai sensi del DPR. 445-2000 in cui il contribuente dichiara che la documentazione si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata.

Celeste Vivenzi

27 luglio 2018