"L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all'indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di cui viene intimato il pagamento (Cass. Civ., sentenza 7056/2016... La mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati, integra un difetto di motivazione che deve essere annullato limitatamente a tali importi". I giudici della C.T.R. di Bari (sezione distaccata di Lecce) hanno, in base a tali principi, annullato, limitatamente alla somma indicata per interessi, una cartella di pagamento.
(Sentenza segnalata dal difensore avv. Maurizio Villani)
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