Per effetto della legge di bilancio 2018, la possibilità di fare ricorso all’affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi e altre attività, viene esteso anche alle operazioni su partecipate estere. Più in particolare, l’affrancamento può ora riguardare le partecipazioni di controllo in società sia residenti che non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia
Per effetto della Legge di bilancio 2018 – legge 27.12.2017, n. 205 – la possibilità di fare ricorso all’affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi e altre attività, viene esteso anche alle operazioni su partecipate estere. Più in particolare, l’affrancamento può ora riguardare le partecipazioni di controllo in società sia residenti che non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.
Le nuove disposizioni risultano applicabili agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di tale periodo.
Cosa dice la norma?
Il presupposto per poter fruire dell’affrancamento agevolato delle partecipazioni di controllo si rinviene nell’art. 15, comma 10-bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla legge 28.1.2009, n. 2, che fa riferimento ad operazioni straordinarie quali conferimenti, scissioni, fusioni, cessioni di aziende e scambi di partecipazioni. L’accesso al beneficio è inoltre riconosciuto anche ai titolari di partecipazioni acquisite nell’ambito di operazioni di cessioni di azienda o di partecipazioni.
Il riconoscimento fiscale dei maggior valori emersi per effetto di tali operazioni e incorporati nella partecipazione iscritta nel bilancio dell’ente controllante è subordinato al versamento di un’imposta sostitutiva del 16% sui plusvalori riferiti a marchi, avviamento o asset immateriali diversi.
L’imposta deve essere corrisposta entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi