Gli operatori sono in attesa del decreto ministeriale, da emanarsi entro il prossimo 4 luglio 2018, che deve fornire indicazioni sul nuovo adempimento relativo alla rilevazione dei titolari effettivi dei trust nel Registro delle Imprese. Al momento, tuttavia, non è dato conoscere alcuna anticipazione sul contenuto del decreto stesso…
Introduzione
Gli operatori sono in attesa del decreto ministeriale, da emanarsi entro il 4 luglio 2018, che deve fornire indicazioni sul nuovo adempimento relativo alla rilevazione dei titolari effettivi dei trust nel registro delle Imprese.
L’art. 9 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, entrato in vigore il 4 luglio 2017 disponeva infatti, che “Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.” La speranza è quella di ottenere attraverso il decreto indicazioni ulteriori su come si debbano identificare i titolari effettivi, atteso che il dato normativo potrebbe essere variamente interpretato.
Al momento non è dato conoscere alcuna anticipazione sul contenuto del decreto stesso[1].
Il titolare effettivo delle società
In base al comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [c.d. “Antiriciclaggio“], denominato “criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”, il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Per identificazione del titolare effettivo dei clienti diversi dalle persone fisiche si deve verificare la persona fisica o le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Per le società di capitali:
- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Proprietà diretta | Persona fisica che detiene una partecipazione superiore al 25 % del capitale |
Proprietà indiretta | Titolarità mediante società controllate, società fiduciarie o per interposta persona di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % |
E’ previsto, inoltre, che quando risulti complicata l’individuazione univoca della proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo si configura nella persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo (co. 3 art. 20) dell’ente in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’’influenza dominante.
Se, anche seguendo le disposizioni del comma 3 sopra citato, risulti comunque difficile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, è necessario attribuire tale ruolo a chi detiene all’interno della società poteri di amministrazione o direzione.
E’ opportuno che dell’iter di identificazione rimanga prova delle verifiche effettuate.
L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
L’art. 21, comma 1 stabilisce che le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizio