Con recente sentenza, la Corte di Cassazione ha legittimato l’accertamento anticipato nei confronti di una società fallita, per la necessità dell’Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare
Con la sentenza n. 8892 dell’11 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha legittimato l’accertamento anticipato nei confronti di una società fallita, per la necessità dell’Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare.
La sentenza
I supremi giudici richiamano una precedente pronuncia – sentenza n. 13294/2016 – secondo cui “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’intervenuta dichiarazione di fallimento di quest’ultimo giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, a prescindere dalla sua esternazione all’interno dell’atto impositivo, non richiesta dallo Statuto del contribuente, né da altra specifica disposizione, discendendo l’urgenza dalla necessità dell’Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare”.
Per la Corte “la Legge 212 del 2000, art. 12, nel prevedere che l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvi i casi “di particolare e motivata urgenza” impone un termine per l’esercizio dell’azione amministrativa piuttosto che un obbligo di motivazione circa il requisito dell’urgenza nell’emissione, anticipata, dell’atto impositivo, (cfr. Cass. n. 11944 del 2012, cui hanno fatto seguito Cass. S.U., n. 18184 del 2013; Sez. V, n. 24316 del 2014).
Quindi, in presenza di casi di urgenza, l’effetto derogatorio opera a prescindere dalla sua esternazione all’interno dell’atto impositivo, che non è richiesto né