La Corte di Cassazione, in tema di indagini finanziarie nell’ambito del procedimento amministrativo tributario, è tornata a pronunciarsi sull’applicazione soggettiva delle presunzioni legali. In particolare ha chiarito che la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito va riferita a tutti i contribuenti. A cura di Nicola Monfreda
La Corte di Cassazione – in tema di indagini finanziarie nell’ambito del procedimento amministrativo tributario – è tornata a pronunciarsi sulla latitudine di applicazione soggettiva delle presunzioni legali relative disciplinate, come noto, dall’art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973.
In particolare, nella recente ordinanza n. n. 7281 del 23 marzo 2018, l’organo giudicante ha chiarito che, in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa)[1] della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti – come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, 10 comma, n. 2 – con la precisazione che all’esito della sentenza della Corte costituzionale 228/2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia, nella fase di eventuale e non obbligatorio contraddittorio endo-procedimentale ovvero nella successiva sede contenziosa, dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto a imposta o sono irrilevanti[2].
La dianzi delineata posizione interpretativa si pone in linea con precedenti, analoghe pronunce giurisprudenziali. Infatti, la Suprema Corte, nella sentenza 20-01-2017, n. 1519, ha già avuto modo di chiarire che la presunzione legale in argomento si articola secondo du