La Cassazione ha riaffrontato il tema del luogo della notificazione dell’appello nelle liti tributarie: risulta correttamente eseguita la notifica effettuata a mani al domicilio reale, alla parte personalmente, una volta tentata vanamente la notifica al domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado, perchè risultato ivi sconosciuto, senza che fosse stata effettuata la comunicazione di variazione
Il luogo della notificazione dell’appello
La Corte di Cassazione ha riaffrontato, senza stravolgere i principi espressi in precedenza, il tema del luogo della notificazione dell’appello nelle liti tributarie.
Il caso è stato offerto da una decisione della CTR Campania che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di prime cure, inerente un silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso su ritenuta IRPEF in ordine alla (oramai) superata questione sull’ incentivo all’esodo.
In particolare, la declaratoria di inammissibilità si rivolgeva all’appello notificato alla parte personalmente e non al domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado, dopo che la notifica ivi tentata non era andata a buon fine, essendo risultato il difensore del contribuente sconosciuto all’indirizzo indicato.
Ebbene, il collegio di piazza Cavour, con la sentenza n. 2760 del 5.2.2018, ha disconosciuto l’inesistenza della notificazione, così come affermata dai giudici campani, richiamando le ultime indicazioni delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 20 luglio 2016, n. 14916) , intese a chiarire che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 è norma speciale e dunque prevalente del processo tributario di merito rispetto all’art. 330 c.p.c. del codice di rito, applicabile nella successiva fase di legittimità.
In effetti, l’art. 17, comma 1 succitato decreto, pre