Con recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato che la mancata risposta a questionario e l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, determinano l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa
Con l’ordinanza n. 4001 del 19 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente, contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007.
Il caso in questione investe la richiesta da parte dell’ufficio, attraverso apposito questionario, di un contratto di finanziamento dell’autovettura, contratto esibito solo successivamente in sede contenziosa.
Rileva la Corte che,
“per un verso, in effetti – e diversamente dall’affermazione della CTR – il questionario, prodotto col gravame e riprodotto nel corpo del ricorso, mostra come l’Ufficio avesse espressamente richiesto tutta la documentazione riguardante l’autovettura targata (…) (“Si prega voler fornire al riguardo, oltre