Due recenti pronunce della Cassazione – ordinanza n. 7757 del 28 marzo 2018 e ordinanza n. 8167 del 3 aprile 2018 – pongono di nuovo l’attenzione sull’accertamento sintetico.
L’ordinanza 28 marzo 2018, n. 7757
La questione approdata davanti ai massimi giudici trae origine dal ricorso presentato dal contribuente per la Cassazione della sentenza della CTR del Lazio - impugnazione di avviso di accertamento sintetico per l'anno 2007, in relazione a incrementi patrimoniali (realizzati fra il 2006 e 2007) e spese e acquisti con compartecipanti (terreno agricolo e fabbricato) – che ha rigettato l'appello del contribuente.
In particolare la CTR, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrato dal contribuente che il reddito accertato fosse in tutto o in parte costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte.
I massimi giudici, innanzitutto, premettono che “qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento (Cass. n. 1332 del 26/01/2016, Cass. n. 25104 del 26/11/2014), pur non essendo onere del contribuente dare la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali (in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6396 del 19/03/2014), attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica”.
Secondo l’organo di legittimità, quindi, “la sentenza impugnata è affetta dal denunciato vizio, non emergendo le ragioni per cui la CTR ha ritenuto che la prova offerta dal contribuente non fosse idonea a contrastare le presunzioni dell'Ufficio, non risultando quale fosse la documentazione esaminata e perché gli elementi in essa contenuti non fossero idonei a dimostrare che il maggior reddito accertato fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte. La conclusione della CTR risulta, così, una mera affermazione, senza indicazione dell'iter logico che l'ha determinata. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata in relazione al primo motivo del ricorso, con rinvio alla CTR del Lazio”.
L’Ordinanza 3 aprile 2018, n. 8167
Il fatto si sostanzia nel ricorso del contribuente per la cassazione della sentenza della CTR[1], che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2004 emesso ai sensi dell’art. 38 commi 4, 5, 6, del d.P.R. 602/73 (c.d. redditometro), ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza di primo grado. In particolare la CTR statuito che il contribuente “non ha provato in alcun modo le sue prospettazioni difensive”, rilevato che “nessun investimento finanziario