Tracciabilità acquisti di carburante: alcune incongruenze normative

Segnaliamo alcune criticità e incongruenze relative alla tracciabilità degli acquisti di carburante prevista dalla Legge di bilancio: l’obbligo di tracciabilità della spesa non deve essere confuso con l’emissione della fattura elettronica, che entrerà in vigore dal 1° luglio prossimo

La legge di Bilancio 2018 ha subordinato la deducibilità di taluni costi e la detraibilità dell’Iva alle modalità di pagamento dei corrispettivi. In particolare il contribuente dovrà effettuare i relativi pagamenti attraverso strumenti in grado di assicurare la completa tracciabilità dell’operazione. Viceversa, nell’ipotesi di inosservanza delle disposizioni il costo risulterà indeducibile ai fini della determinazione del reddito e l’imposta sul valore aggiunto risulterà indetraibile. 

Le due disposizioni, l’una riguardante le imposte sui redditi (comma 922)  e l’altra avente ad oggetto l’imposta sul valore aggiunto (comma 923) non sono coordinate. Pertanto l’interprete deve affrontare alcune problematiche interpretative riguardanti innanzitutto l’ambito applicativo dell’intervento del legislatore.

Per ciò che riguarda le imposte sui redditi il legislatore ha modificato l’art. 164 del TUIR. In particolare, è stato aggiunto il seguente comma 1 – bis: “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

La disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di carburante utilizzato per l’autotrazione dei veicoli che non rientrano nel citato art. 164 del TUIR. Ad esempio gli acquisti effettuati per gli autocarri potranno essere pagati anche con denaro contante senza che la circostanza determini l’indeducibilità del costo. 

L’obbligo di tracciabilità della spesa non deve però essere confuso con l’emissione della fattura elettronica che entrerà in vigore dal 1° luglio prossimo.

L’obbligo di emissione della fattura in formato digitale rappresenta una condizione non derogabile per beneficiare della deducibilità del costo. La precisazione è contenuta nel testo novellato dell’art. 22 che a seguito dell’aggiunta al terzo comma del seguente periodo così dispone: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

I dubbi maggiori sorgono allorquando l’interprete deve comprendere la portata della corrispondente disposizione applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

L’art. 1, comma 923 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificando l’art. 19-bis.1, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972 ha aggiunto il seguente periodo: “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Ai fini Iva il legislatore non ha fatto espressamente riferimento agli acquisti di carburante. Ha aggiunto un periodo all’interno della lett. d) della corrispondente disposizione facendo genericamente riferimento all’effettuazione “dell’operazione”. Sembrerebbe dunque volersi riferire a “qualsiasi” operazione riportata all’interno dell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. d) del Decreto Iva. 

Se questa interpretazione fosse corretta, dal 1° luglio prossimo l’obbligo di tracciabilità ai fini Iva riguarderebbe anche le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego del mezzo di trasporto, ma anche i pedaggi autostradali. Ad esempio, al fine di conservare il diritto alla detrazione dell’Iva il contribuente dovrà pagare la riparazione effettuata dal meccanico con il bancomat o la carta di credito. Invece l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderebbe solo gli acquisti di carburante.

In molti casi la disciplina Iva risulta divergente da quella prevista ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, anche in considerazione della ratio dell’intervento del legislatore sembra essere più coerente con il sistema un’interpretazione uniforme delle due disposizioni. 

Sembra dunque potersi affermare che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti riguarderà, dopo che le disposizioni saranno entrate in vigore, esclusivamente gli acquisti di carburante per autotrazione. 

L’Agenzia delle entrate dovrà però confermare la possibilità di superare la rigida interpretazione letterale che pure alcuni commentatori hanno ritenuto, subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio 2018, comunque possibile.

16 marzo 2018

Nicola Forte

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