in caso di contestazioni sulla corretta applicazione delle quote di ammortamento l’onere della prova in ordine alla deducibilità ed alla decorrenza spetta al contribuente
La Corte di Cassazione, con alcune recenti pronunce, ha chiarito alcuni importanti aspetti in tema di disciplina fiscale dell’ammortamento.
Il caso in esame
Con la sentenza n. 24384 del 30.11.2016, in particolare, i giudici di legittimità hanno affrontato il caso di una società a cui erano stati notificati due avvisi di accertamento ai fini dell’Ires e dell’Irap degli anni, rispettivamente, 2005 e 2006, e con i quali era stata contestata l’indebita detrazione di costi di ammortamento di un bene strumentale (una cd. bettolina).
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo provata la tesi della contribuente secondo la quale la bettolina era stata messa in funzione già nell’anno 2005, a fini di addestramento del personale.
La sentenza di primo grado veniva appellata dall’Amministrazione Finanziaria.
La Commissione Tributaria Regionale, premesso che il gravame aveva avuto riguardo alle sole questioni relative all’annualità 2005, e che dunque si era formato il giudicato sull’annullamento pronunciato per l’anno 2006, accoglieva l’appello per la parte oggetto di impugnazione.
In sintesi, richiamato il disposto ex art. 102, primo comma, del Tuir, la CTR osservava che la tesi della contribuente, secondo la quale la bettolina era entrata in funzione nell’anno 2005, era rimasta sfornita di prova, insufficiente essendo, al riguardo, la perizia di parte, erroneamente considerata dal primo giudice come parere pro veritate, siccome basata su affermazioni provenienti dalla stessa parte sulla quale incombeva l’onere della prova.
Dato infatti che la deduzione di costi di ammortamento era da considerare come un beneficio per il contribuente, l’o