In caso di contestazione del valore di compravendita immobiliare ai fini dell’imposta di registro, il Fisco non può basarsi esclusivamente sui valori OMI. Secondo i giudici laziali “le quotazioni OMI non possono intendersi sostituitve della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di larga massima“: i valori OMI sono semplici valori statistici che non descrivono lo stato di fatto dell’immobile. (C.T.R. di Roma)
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