Il controllo a distanza dei lavoratori - la videosorveglianza
A seguito della modifica apportata dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015 e dal successivo articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 185/2016, è stato modificato l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, L. n. 300/1970, al punto che tale tema – riguardante il controllo a distanza e la videosorveglianza sul luogo di lavoro - che sembrava ormai dimenticato e poco considerato non solo dai datori di lavoro, ma anche da parte di chi costantemente si occupa del settore, è tornato alla ribalta con numerosi dubbi e questioni irrisolte.
Per ogni dubbio che sorge man mano in relazione alle modifiche apportate, altrettanti sono i chiarimenti a cui rispondono gli istituti che si devono occupare di vigilanza e di gestione di tale problematica; è infatti rilevante il contributo fornito dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale, i quali nel corso del tempo hanno fornito numerosi chiarimenti in merito, cercando così di dissipare tutti i dubbi ancora sussistenti in materia, i quali non derivano dal dettato legislativo bensì dal semplice fatto che è intrinseca all'interno di tale tema una complicazione non indifferente derivante dalla continua e costante evoluzione della tecnologia, che crea sempre nuovi strumenti idonei a comportare problematiche non trascurabili nella gestione del rapporto di lavoro.
La novella del 2015 e il correttivo 2016
Andando nello specifico al tema in questione, e volendo fare un breve riassunto della modifica apportata a partire dal 2015, è opportuno segnalare che è stato notevolmente modificato il dettato dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, il quale mentre prima prevedeva un divieto assoluto di installazione di strumenti che potessero comportare un controllo a distanza dei lavoratori, se non previo accordo o autorizzazione (ma sempre sulla base della sussistenza di particolari condizioni che consentissero tale apertura), con la novella apportata – in relazione soprattutto allo sviluppo della tecnologia che si è spinto ben oltre quello che era stato inizialmente concepito nel 1970 con la prima versione dell'articolo 4 – è stato in un certo qual modo “allargata” la serie di situazioni nelle quali è possibile installare strumenti dai quali