Il mero esercizio dell’attività di insegnamento, indipendentemente dalla circostanza che gli allievi/atleti partecipino a competizioni sportive, è sufficiente per attribuire all’ente la qualificazione di “Società sportiva”; rappresenta un presupposto essenziale per tale riconoscimento l’iscrizione nel registro telematico gestito dal CONI
Riconoscimento della natura sportiva dell’attività
Non è necessario, affinché un ente o una società ottenga la qualificazione di “Società sportiva”, che gli atleti siano prevalentemente tesserati, né che la stessa partecipi a competizioni agonistiche. +
La soluzione si desume sia in base ad un’interpretazione letterale dell’art. 90 della legge n. 289/2002, sia dal complesso sistema normativo avente ad oggetto la disciplina dell’ordinamento sportivo.
L’associazione sportiva potrà così comunque beneficiare della disciplina della decommercializzazione dei proventi di cui all’art. 148 del TUIR. Invece se l’attività sportiva dilettantistica è esercitata da una società di capitali non lucrativa, il rapporto di tesseramento è essenziale al fine di fruire della detassazione delle entrate.
Tuttavia, come ricordato, la mancata partecipazione