Assegni e antiriciclaggio: attenzione alle sanzioni per mancata clausola non trasferibile

Chi sta utilizzando libretti degli assegni privi della clausola non trasferibile si deve ricordare di apporre tale clausola a mano per trasferimenti maggiori di € 1.000: la mancata apposizione di tale clausola (anche per mera disattenzione) comporta una sanzione che va da un minimo di 3.000 ad un massimo di 50.000 euro.

assegno senza clausola non trasferibileL’errore è sempre dietro l’angolo.

In questi giorni la stampa specializzata sta dando ampia diffusione alle contestazioni effettuate, ai sensi delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, nei confronti di coloro che hanno emesso assegni trasferibili per importi pari o superiori a 1.000 €.

Numerose persone stanno ricevendo la notifica da parte della Ragioneria territoriale del Ministero dell’Economia, nucleo antiriciclaggio che annuncia l’irrogazione di una sanzione variabile.

Potrebbe essere irrogata la penalità da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. 

E’ possibile, però, prima ancora di ricevere l’irrogazione della sanzione avvalersi dell’oblazione per chiudere definitivamente la partita.

Il problema riguarda, ad esempio, molte persone anziane che conservano nel cassetto “vecchi” libretti assegni e che per dimenticanza emettono un assegno, anche per spese di modesta entità, senza apporre la clausola “non trasferibile”.

L’assegno quindi può circolare liberamente, può essere girato, ma si rischia di ricevere la notizia sgradita della sanzione.

 

Incrementate le sanzioni in caso di mancata apposizione della clausola “non trasferibile”

Il problema trova origine nell’approvazione del decreto legislativo n. 90/2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, i cui effetti hanno provocato la reazione dei consumatori.

In precedenza le sanzioni erano molto più “miti”.  In precedenza la penalità era compresa tra l’1 e il 40% dell’importo pagato con l’assegno trasferibile (con un minimo di 3.000 euro), quindi emesso in violazione dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. 

La modifica legislativa entrata in vigore l’estate scorsa ha invece modificato i criteri di determinazione della sanzione elevandola ad un importo compreso tra 3.000 e 50.000 euro.

 

L’oblazione in caso di mancata apposizione della clausola “non trasferibile”

L’oblazione consiste nella possibilità offerta al trasgressore di una norma di pagare la sanzione pecuniaria in misura ridotta per definire più rapidamente il procedimento amministrativo sanzionatorio.

L’infrazione non deve però superare l’importo di 250.000 euro. Inoltre la possibilità non è esercitabile dai soggetti che si sono già avvalsi della medesima facoltà per un’analoga violazione.

L’oblazione consente di pagare due volte il minimo della sanzione prevista.

Conseguentemente tale importo risulta ora incrementato dal 2 per cento del valore dell’assegno emesso senza l’apposizione della clausola di non trasferibilità, ad un importo minimo di 6.000 euro (due volte la sanzione minima di 3.000 euro).

Si consideri ad esempio il caso in cui sia stato emesso un assegno libero il cui importo ammonta a 4.000 euro.

La sanzione minima, secondo le regole vigenti fino a la scorsa estate, era comunque pari a 3.000 euro, ma il calcolo dell’oblazione doveva essere effettuato senza tenere conto del minimo.

L’oblazione doveva essere calcolata nella misura pari a 2 per cento dell’assegno trasferito, quindi nell’esempio sarebbe risultata pari a 80 euro.

Ora invece, se si vuole evitare il rischio di una sanzione molto elevata, che può arrivare anche fino a 50.000 euro, si deve versare (a seguito dell’oblazione) l’importo di 6.000 euro.

 

Cosa fare nel frattempo

assegno senza clausola non trasferibileE’ questo l’interrogativo che si pongono coloro che hanno ricevuto la comunicazione dell’irregolarità commessa con l’indicazione della possibilità di avvalersi dell’oblazione.

Probabilmente l’attesa può essere la soluzione migliore.

Deve infatti considerarsi che lo scorso 27 febbraio la Commissione finanze della Camera ha espresso parere favorevole circa la modifica delle sanzioni in rassegna.

La Commissione ha raccomandato al Governo di tornare a principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni commesse.

E’ possibile, quindi, che si torni ad applicare la “vecchia” sanzione compresa tra l’1 e il 40 per cento dell’importo trasferito. In alternativa potrebbero essere “ridotti” l’importo di 3.000 euro (il minimo) e di 50.000 euro (il massimo).

In ogni caso se la violazione viene definita con il pagamento dell’oblazione eventuali riduzioni future della penalità non attribuiscono alcun diritto alla restituzione delle somme già versate con l’oblazione.

Probabilmente, soprattutto per i soggetti che hanno emesso assegni liberi di importo modesto la scelta più conveniente è quella di non avvalersi dell’oblazione. Chi riceve le sanzioni può optare per dimostrare le proprie ragioni al Tesoro, inviando una propria “memoria”, per spiegare che non si tratta di riciclaggio ma pura dimenticanza.

Probabilmente si otterrà l’irrogazione della sanzione minima di 3.000 euro, con la possibilità di beneficiare di un’ulteriore riduzione di un terzo. In questo caso si dovrà pagare l’importo di 2.000 euro.

Deve poi considerarsi che i tempi di irrogazione delle sanzioni non sono così brevi e si può sempre sperare che nel frattempo intervenga una modifica della legge.

I tempi potrebbero allungarsi anche perché il MEF dovrà indicare i criteri generali di valutazione dei comportamenti di sospetto antiriciclaggio. Successivamente lo stesso ministero adotterà specifici decreti al fine di quantificare le sanzioni concretamente irrogabili.

Tuttavia è possibile, che le situazioni caratterizzate da un evidente scarso rischio di riciclaggio diano luogo all’irrogazione della sanzione minima. 

L’attesa sembra essere, quindi, la scelta migliore e più ragionevole.

 

9 marzo 2018

Nicola Forte