esistono ancora tanti contenziosi in essere sul vecchio accertamento sintetico: in questo articolo ripassiamo come veniva calcolato lo scostamento biennale rispetto ai redditi dichiarati dal contribuente, calcolo fondamentale per aprire le possibilità di accertamento
Con l’ordinanza n. 315 del 10 gennaio 2018, gli Ermellini, richiamando precedenti pronunce, hanno confermato la legittimità dell’accertamento sintetico di cui al vecchio art. 38 del D.P.R. n. 600/73, operato in forza dello scostamento relativo anche ad altra annualità per la quale era intervenuta la decadenza dal potere impositivo.
In particolare, viene richiamata l’ordinanza n. 28171/2017, che ha già avuto modo di rilevare, alla luce dei principi fissati dalla sentenza n.26541 del 5 novembre 2008, che “l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico”.
Nota sul vecchio accertamento sintetico
Il fondamento normativo del vecchio accertamento sintetico rinveniva nell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, che consentiva all’ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di