si parla di contratto di netting in caso di contratto di somministrazione fra il gestore e la compagnia petrolifera, relativamente ai rifornimenti effettuati direttamente dall’utente, che per il pagamento utilizza apposite card aziendali; in questo articolo trattiamo il funzionamento di tale contratto segnalando la necessità della scheda carburante (dal mese di luglio delle fattura elettroniche) per spesare fiscalmente i rifornimenti
Si parla di contratto di netting in caso di contratto di somministrazione fra il gestore e la compagnia petrolifera, relativamente ai rifornimenti effettuati direttamente dall’utente, che per il pagamento utilizza apposite card aziendali.
Tali rifornimenti sono fatturati all’utente del veicolo, mentre il gestore provvede a rifatturare alla compagnia petrolifera l’operazione effettuata nei confronti del cliente.
Gli utilizzatori dei veicoli della società devono in sostanza compilare, mensilmente, un documento, numerato e datato, nel quale devono essere indicati anche i chilometri percorsi.
Tale disciplina serve a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi.
Il parere della Cassazione sul contratto di netting
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23988 del 24.11.2016, ha dunque chiarito gli effetti fiscali di tali tipi di contratti.
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva emesso a carico della società contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, con cui, in relazione all’anno di imposta 1998, riprendeva a tassazione costi ritenuti non deducibili per complessivi 461.228.000 delle vecchie lire e ricavi non contabilizzati per complessivi £. 1.766.000.000.
L’impugnazione proposta avverso detto avviso di accertamento veniva parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava la ripresa a tassazione sia dei ricavi che dei costi, escludendo tra questi ultimi solo quelli relativi a “lavori di riparazione e spese diverse.
La sentenza di primo grado, impugnata dall’Amministrazione finanziaria, veniva parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che, tra le altre, riteneva deducibili i costi sostenuti dalla società contribuente per l’acquisto di carburanti utilizzati per i mezzi di cantiere e per canoni di locazione, ed annullava invece la ripresa a tassazione dei ricavi non contabilizzati, disponendo l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale e compensando le spese.
Per quel che qui int