Con l’ordinanza n. 474 dell’11 gennaio 2018 (ud. 12 novembre 2017), la Corte di Cassazione ha confermato che la mancata convocazione del contribuente che ha presentato istanza di adesione ex art.6, del D.Lgs.n.218/97, non determina la nullità del procedimento di accertamento, atteso che la norma non prevede detta sanzione.
La norma
L’art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 218/97 dispone che “Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire”.
La norma, quindi, non impone il rispetto di adempimenti formali quali la rituale notifica dell’invito, e pertanto proprio l’irritualità degli adempimenti autorizza a ritenere di essere in presenza di un termine ordinatorio.
In ogni caso, la presentazione dell’istanza prevista dal secondo comma dell’art. 6, comporta solo la sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione dell’atto.
Più precisamente, la relazione al D.Lgs. n. 218/1997 chiarisce che “se la definizione non si formalizza nel lasso di tempo intercorrente fra la notifica dell'accertamento e il termine di scadenza per la relativa impugnazione, la proposizione di quest'ultima comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione”.
La posizione della giurisprudenza
In sede giurisprudenziale, con l’ordinanza n. 18372 del 26 ottobre 2012 (ud. 19 settembre 2012) la Corte di Cassazione aveva già affrontato la questione affermando che "In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essend