una delle novità della Legge di Bilancio 2018 è la possibilità di costituire società sportive con scopo di lucro pur operando nell’ambito dello sport di base (quello storicamente presidiato da associazioni e società sportive dilettantistiche). Ecco quindi un approfondimento del nuovo soggetto, del suo favorevole regime fiscale, dei particolari rapporti di collaborazione
La pratica sportiva “dilettantistica” riceve sotto il profilo tributario un’attenzione particolare, in quanto si ritiene volta ad attività meritevoli e di interesse diffuso, rispetto alle quali lo sport dilettantistico, avente finalità “sociale” e non lucrativa, esercita una funzione di interesse pubblico. Per tale ragione, le associazioni sportive dilettantistiche (e in parte anche le società sportive dilettantistiche) hanno fruito, oltre che delle disposizioni agevolative del TUIR e delle altre norme per gli enti non commerciali associativi, anche di norme speciali come quelle della legge n. 398/1991.
Occorre ora considerare la novità costituita dalla nuova previsione relativa alle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro, “lanciate” dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 353-360, legge 27.12.2017, n. 205) per superare alcune delle criticità che storicamente si associano alla formula “non lucrativa” dei soggetti che si occupano dello sport a livello di base, pur conservando rilevanti agevolazioni fiscali. La disamina del nuovo impianto normativo predisposto per le società sportive dilettantistiche (SSD) “lucrative” verrà preceduta da una breve rassegna sulle SSD “ordinarie”, cioè non aventi scopo di lucro secondo le norme di riferimento.
Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche
Lo sport dilettantistico è solitamente affidato ad enti aventi la forma di associazioni, e non di società; tuttavia, da un certo momento in poi (in forza dell’art. 90 della legge n. 289/2002), alcuni dei benefici fiscali di cui possono fruire le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono stati riconosciuti anche alle SSD (aventi forma di società a responsabilità limitata).
Come le ASD, le SSD possono godere, se iscritte nei registri CONI, dei benefici della legge n. 398/1991.
Ovviamente, rispetto alle associazioni, la forma societaria consente una formale distinzione tra chi ha il controllo dell’ente (anche un singolo socio) e chi fruisce degli impianti e delle attività sportive, e non prevede, come invece è stabilito per le associazioni, che in caso di chiusura tutti i beni debbano essere trasferiti a un altro