Tassazione della quota di rivalutazione del TFR: calcolare l’imposta sostitutiva

Acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sulla quota di rivalutazione del TFR maturata nell’anno: un ripasso delle regole per calcolarlo e degli adempimenti di versamento da parte del datore di lavoro.

L’imposta sostitutiva sul TFR: premessa

La normativa in materia di tassazione del Trattamento di fine rapporto ne prevede la scomposizione in due entità economiche di natura diversa:

  1. la prima di natura finanziaria caratterizzata da una rivalutazione come previsto dall’art. 2120 del codice civile ;
  2. la seconda invece, pari al trattamento depurato dall’imposta sostitutiva costituisce la vera e propria quota di Tfr da elargire al lavoratore.

Nota: il trattamento di fine rapporto è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir) in quanto somma derivante da rapporti aventi per oggetto una prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

La rivalutazione del TFR e il calcolo dell’imposta sostitutiva 

rivalutazione del tfr e calcolo dell'imposta sostitutivaIl decreto legislativo 47/2000 e il successivo decreto correttivo 168/2001 hanno introdotto,a decorrere dal 1 gennaio 2001, una riforma della disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto che prevede distinte modalità di tassazione per le quote del Tfr e per le rivalutazioni del trattamento medesimo.

La rivalutazione del Tfr ai fini fiscali non è equiparata alla quota di trattamento di fine rapporto e quindi assoggetta a tassazione separata, ma viene trattata come un reddito di capitale e assoggettata ad un’apposita aliquota sostitutiva.

 

Nota: l’articolo 11 del citato decreto n. 47 del 2000 prevede infatti: per le rivalutazioni del Tfr, l’istituzione di una imposta sostitutiva del 17%, che deve essere prelevata dal sostituto d’imposta e versata in acconto e a saldo.

 

Si rammenta che la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 623, ha variato a far data dall’anno 2015 l’aliquota di tassazione che è passata dallo storico 11% al 17%.

Le quote di TFR che vengono periodicamente versate ai vari fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito, non sono più considerate TFR a disposizione del lavoratore presso il datore di lavoro, per cui il datore stesso non deve riconoscere alcuna rivalutazione e non deve, quindi, calcolare nessuna imposta sostitutiva.

 

CALCOLO DELL’ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR

L’acconto va calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente (tenendo conto, perciò, anche delle rivalutazioni relative a Tfr erogati nel corso di quell’anno); in alternativa, l’acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto (comma 4).

 

Nota: il datore di lavoro può, quindi, scegliere in ciascun anno tra le due modalità di calcolo (metodo storico e metodo presuntivo) quella più conveniente.

In particolare, il criterio presuntivo conviene nel caso in cui la base imponibile dell’imposta risulti minore per effetto di dimissioni, collocamenti a riposo o versamenti di quote di Tfr alla previdenza complementare.

 

In ogni caso, l’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno col codice tributo 1712( per il corrente anno il giorno 18 dicembre in quanto il 16 è sabato) e il saldo deve essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo con il codice tributo 1713 tramite modello di pagamento F24 (è tuttavia possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta con crediti di altre imposte attraverso la compensazione orizzontale e verticale ).

 

Nota: l’imposta sostitutiva versata deve essere per legge imputata a riduzione del fondo Tfr del dipendente (articolo 11, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 47/2000) e, qualora il Tfr venga corrisposto da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio, lavoratore dipendente che assume una colf), l’imposta sostitutiva deve essere liquidata direttamente dal percipiente (la colf) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di corresponsione del Tfr o di una sua anticipazione (quadro RM modello persone fisiche) e versata tramite F24 (codice tributo 1714), in un’unica soluzione nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione stessa (anche i soggetti che presentano il modello 730 devono compilare il modello Redditi per la gestione dell’imposta sostitutiva e del TFR percepito da datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta).

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA: ASPETTI PRATICI OPERATIVI

Come noto al termine di ciascun anno l’impresa deve provvedere ad accantonare in un apposito Fondo una quota specifica delle retribuzioni pagate nell’anno (retribuzioni lorde/13,50).

Il Fondo denominato TFR esistente al 31.12. dell’anno precedente deve essere rivalutato (tasso fisso 1,50% e 75% dell’aumento ISTAT) e, come previsto dal Decreto Legislativo n.47-2000 , il datore di lavoro deve applicare un’imposta sostitutiva pari al 17% sulla citata rivalutazione .

Il contribuente può scegliere quindi due diverse modalità di calcolo.

  • Metodo storico: acconto versato sul 90% della rivalutazione maturata nell’anno solare precedente tenendo conto quindi anche dei Tfr erogati nell’anno in corso (le cessazioni del 2017 saranno tenute in considerazione solo nel calcolo del saldo effettivo); il calcolo è il seguente: Fondo Tfr al 12.2016 x indice ISTAT 2016 + rivalutazione Tfr erogati nel 2016 x90% x 17 %;
  • Metodo presuntivo: si considerano il 90% delle rivalutazioni nello stesso anno per il quale è dovuto lo stesso acconto; l’imponibile, nel caso di specie, è dato dal Tfr maturato fino al 31. 12 dell’anno precedente relativo ai dipendenti in forza al 30 novembre dell’anno in scorso; per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 11.17) l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta all’atto della cessazione del rapporto e tale metodo è indicato se nell’anno vi sono state significative diminuzioni di personale.

 

Nota: l’Agenzia delle entrate, nella Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, ha concesso la possibilità di calcolare l’acconto presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che si prevede maturino nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel 2017 il datore di lavoro trattiene al dipendente l’imposta sostitutiva calcolata sulla quota di rivalutazione maturata nel 2017 fino alla data di cessazione, applicando al TFR maturato al 31/12/2016 l’indice ISTAT del mese in cui è intervenuta la cessazione (per le cessazioni fino al 14 del mese si applica l’indice ISTAT del mese precedente mentre per quelle successive a tale data si applica l’indice ISTAT del mese di cessazione del rapporto).

Riassumendo il calcolo è così determinato

  1. Calcolo imposta per i dipendenti in forza al 11.2017: Fondo Tfr al 31.12.2016 x indice ISTAT dicembre 2016 x 90 % x 17%;
  2. Calcolo imposta per i dipendenti cessati nel 2017: imposta trattenuta sulle rivalutazione dei lavoratori cessati dal 01.2017 al 30.11.2017 x 90 %;
  3. Imposta da versare in acconto: risultato punto 1 + risultato punto 2 .

I soggetti costituitisi nel 2016 possono versare l’imposta sostitutiva in unica rata entro il 16.02.2018 o determinare l’acconto in via presuntiva considerando il 90 % delle rivalutazioni che maturano nel 2017 .

I soggetti costituitisi nel 2017 invece non devono versare l’imposta.

 

Nota: per i soggetti che si costituiscono nel 2017, mancando una rivalutazione del TFR, i sostituti d’imposta non devono versare l’imposta sostitutiva.

Nel caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) caratterizzate dall’estinzione del soggetto precedente, il versamento deve essere eseguito dal soggetto originario fino alla data della sua estinzione e dal nuovo soggetto successivamente; se l’operazione straordinaria non da origine all’estinzione del soggetto (cessione ramo d’azienda, scissione parziale) gli obblighi di versamento sono assolti dal soggetto originario per i lavoratori che non passano al nuovo soggetto e dal soggetto conferitario per i lavoratori trasferiti (in quanto l’operazione è interessata anche dal passaggio del totale del Tfr).

In caso di Tfr trasferito all’Inps la base di calcolo ai fini dell’imposta sostitutiva non cambia e l’obbligo rimane in capo allo stesso datore di lavoro che provvederà in seguito al conguaglio dell’imposta di rivalutazione nella denuncia contributiva.

 

DETERMINAZIONE DEL SALDO DELL’IMPOSTA PER IL 2017

Indipendentemente dalla metodologia di calcolo dell’imposta sostitutiva in acconto il saldo viene determinato dalla differenza tra la quota di rivalutazione effettiva del TFR al 31 dicembre 2017, in occasione della rilevazione di fine anno, e l’acconto effettivamente versato al 16 dicembre 2017 (il saldo va versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo).

Nota: nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al saldo, l’eccedenza può essere utilizzata in F24 (CM 29/2001 e CM 34/2002) in compensazione verticale (ovvero scomputata dai versamenti per altre ritenute alla fonte del sostituto d’imposta codice tributo 1627) o in compensazione orizzontale (ovvero con con altre imposte o contributi codice tributo 6781).

 

DESTINAZIONE DEL TFR AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A far data dal 2007 i dipendenti del settore privato possono contribuire a un Fondo pensione con il conferimento del TFR maturando (a prescindere da numero dei dipendenti dell’impresa).

In tal caso il datore di lavoro deve:

  1. TFR maturato al 31-12-2006: accantonare al TFR le quote di rivalutazione annuali e determinare la relativa imposta sostitutiva TFR;
  2. TFR maturato dal 01.01.2007: il datore di lavoro deve versare mensilmente il TFR alla previdenza complementare unitamente agli altri contributi eventualmente previsti (occorre rilevare mensilmente la quota di TFR da destinare ai fondi di previdenza e trattenere la quota IVS dello 0,50% ).

 

LE SCRITTURE CONTABILI IN PRATICA

Come noto, l’art. 2120 c.c. stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 di dicembre dell’anno precedente sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso del’1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT.

Nota: l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR è portata a riduzione del fondo TFR e, al momento dell’erogazione dell’indennità, il percettore si vedrà corrispondere un TFR già tassato dall’imposta di rivalutazione.

ESEMPIO PRATICO

Si ipotizzi una quota di TFR da imputare all’esercizio pari ad euro 2.000; un’imposta sostitutiva totale per il 2017 pari ad euro 220; un acconto di imposta sostitutiva versata in dicembre per euro 160; un saldo d’imposta sostitutiva versata a febbraio 2018 per euro 60,00.

 

Contabilizzazione della quota di rivalutazione del Fondo TFR calcolata ai sensi dell’art. 2120 c. ( ipotizziamo 2.000 euro):

DARE                                                    –                             AVERE

C.E. Accantonamento TFR 2.000 – S.P. Fondo TFR 2.000

 

Contabilizzazione in data 18 dicembre 2017 del pagamento dell’acconto di rivalutazione (ipotizziamo 160 euro) in banca :

DARE                                                                            –                AVERE

S.P. Erario c/acconto Imposta sostitutiva TFR – S.P. Banca 160

 

Contabilizzazione in data 31 dicembre 2017 dell’accantonamento dell’imposta sostitutiv TFR sulla rivalutazione maturata nell’esercizio:

DARE                                   –                                                                                         AVERE

S.P. Fondo TFR 220,00 – diversi

S.P. Erario c/ acconto Imposta sostitutiva TFR 160,00

S.P. Debiti tributari                                                         60,00

 

Contabilizzazione in data 16 febbraio 2018 del pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva TFR in banca (come da esempio 60 euro):

DARE                           –                         AVERE

S.P. Debiti tributari – S.P. Banca euro 60,0

 

12 dicembre 2017

A cura di Celeste Vivenzi

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