La registrazione tardiva delle fatture ed il problema della detrazione IVA

Schematizziamo le problematiche relative alle nuove tempistiche di registrazione delle fatture e ai rischi di perdita del diritto alla detrazione IVA se le fatture relative all’anno 2017 vengono registrate dopo il 30 aprile 2018 .

Si è avviato da tempo l’iter parlamentare che condurrà all’approvazione della legge di Bilancio del 2018.

E’ molto probabile un intervento sui termini previsti per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva disciplinati dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. E’ possibile un ritorno al passato con il ripristino del termine originario di due anni e quattro mesi, rispetto a quello di soli quattro mesi di cui al testo novellato dopo l’approvazione del D.L. n. 50/2017.

Secondo il testo normativo attualmente in vigore il diritto alla detrazione deve essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta durante il quale il diritto alla detrazione è sorto. In questo caso, però, se la fattura di acquisto è registrata nell’anno successivo a quello in cui il tributo è divenuto esigibile, l’Iva da considerare in detrazione deve risultare dalla dichiarazione Iva annuale.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale del 2017 è il 30 aprile dell’anno successivo, ma l’eventuale registrazione “tardiva” della fattura non precluderà definitivamente la possibilità di considerare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto.

 

Registrazione della fattura entro il 31 dicembre del 2017

In questa ipotesi non sussistono dubbi di sorta. Esiste perfetta coincidenza tra l’anno in cui il tributo è divenuto esigibile ed il periodo di imposta durante il quale il contribuente esercita il diritto alla detrazione.

Al fine di individuare il momento in cui il tributo è divenuto esigibile si dovrà fare riferimento alla previsione di cui all’art. 6 del decreto Iva. Ad esempio per l’acquisto di beni mobili al momento della consegna o della spedizione.

Se, ad esempio, la partita di merce acquistata è stata consegnata a dicembre del 2017, l’Iva deve considerarsi esigibile in corrispondenza di tale momento. Ciò anche laddove il cedente si sia avvalso della possibilità di emettere la fattura differita antro il 16 gennaio del 2018.

 

Registrazione della fattura entro il 30 aprile del 2018

In questo caso, come il precedente, il contribuente potrà legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, anche se l’annotazione contabile viene effettuata nel registro degli acquisti entro tale termine, l’Iva a credito dovrà risultare dai quadri VF e VL del modello di dichiarazione Iva/2018. In buona sostanza il credito Iva non potrà essere fatto valere nelle liquidazioni periodiche del successivo periodo di imposta rispetto a quello di esigibilità.

 

Registrazione della fattura dopo il 30 aprile del 2018

La registrazione del documento ricevuto oltre la predetta data preclude, in linea di principio, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione. Se la fattura è stata ad esempio registrata il 31 maggio del 2018 è intuibile come la dichiarazione Iva annuale non possa tenere in considerazione il credito Iva.

Tuttavia deve affermarsi con ragionevole certezza come tale preclusione non possa essere considerata definitiva. Il contribuente potrà presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore con l’intento di far valere il maggior credito Iva la cui esigibilità si è manifestata nel periodo di imposta 2017.

Sarebbe paradossale sostenere il divieto di integrare a proprio favore la dichiarazione Iva dopo che il nuovo art. 8, comma 6–bis, del D.P.R. n. 322/1998, introdotto dal D.L. n. 193/2016 consente di far emergere nel nuovo modello le correzioni in favore del contribuente entro il termine di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, cioè entro il termine di accertamento.

Per il momento l’Agenzia delle entrate non ha fornito alcun chiarimento sul testo novellato dell’art. 19 del Decreto Iva, ma è possibile, come ricordato, che i dubbi e le incertezze interpretative siano di fatto superate a seguito delle novità che saranno contenute nella predetta legge di Bilancio del 2018.

 

15 novembre 2017

Nicola Forte

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