Per tutte le operazioni che dopo il 1' luglio 2017 sono transitate dal regime ordinario a quello della scissione dei pagamenti, in caso di variazione dell’imponibile o dell’imposta, il fornitore, nell’emettere la nota di variazione di fatture emesse in split payment, deve tener conto del regime Iva applicato alla fattura originaria che deve essere modificata.
L’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, nell’indicare i soggetti destinatari della norma, ha riproposto il contenuto della disposizione recata dell’art. 6, c. 5, per. 2, del medesimo DPR, concernente l’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA.
Con la circolare n. 1/E del 2015 è stato evidenziato che la disciplina della scissione dei pagamenti persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA e, pertanto, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione del citato art. 17-ter occorre, quindi, fare riferimento ai soggetti destinatari dell’art. 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, effettuando, comunque, un’interpretazione del dettato normativo dell’art. 17-ter basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell’adozione della predetta disposizione rispetto all’art. 6, quinto comma, dello stesso DPR.
Stante l’obiettivo del legislatore, si ritiene che nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti debbano essere compresi, oltre agli enti espressamente elencati nell’art. 17-ter, anche i soggetti pubblici che, in quant