La motivazione dell'accertamento al socio-amministratore

E’ legittimo l’avviso di accertamento al socio-amministratore che rinvia per relationem la motivazione all’accertamento emesso nei confronti della società e notificato al socio-amministratore.

cassazione reato indebita compensazioneCon l’ordinanza n. 20798 del 5 settembre 2017, la Corte di Cassazione, nel caso di accertamento nei confronti di società di persone conclusosi con esito sfavorevole e successivo avviso di accertamento nei confronti del socio, motivato per relationem, ha escluso l’obbligo di allegazione del p.v.c. a carico della società, trattandosi di atti legalmente già conosciuti nell’ambito dell’accertamento societario.

Il fatto

La decisione impugnata aveva annullato l’atto impositivo perché, pur avendo l’Ufficio, a base della motivazione dell’accertamento notificato nei confronti del socio, assunto gli allegati al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a carico della società partecipata, non ha materialmente allegato all’avviso di accertamento notificato in qualità di socio la documentazione in forza della quale era stato emesso l’accertamento presupposto nei riguardi della compagine sociale.

Il pensiero della Corte

Osservano gli Ermellini che la decisione impugnata ha omesso di considerare che di detta documentazione il socio, quale amministratore della società cui era stato notificato il relativo accertamento, aveva già acquisito legale conoscenza.

“Trova pertanto applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto affermato da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073; si veda anche, più di recente, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407) secondo cui «in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione», ponendosi altrimenti un’interpretazione puramente formalistica in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia sì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità chiaramente irragionevoli”.

Breve nota

avviso di accertamento cassazioneLa sentenza che si annota appare particolarmente interessante perché investe direttamente le rettifiche personali fondate sugli accertamenti a carico delle società di persone.

Abbiamo già avuto modo di affermare che la motivazione degli atti impositivi serve a descrivere l’insieme delle argomentazioni su cui si fonda la pretesa dell’ufficio, al fine di rendere edotto il contribuente delle ragioni di fatto e di diritto su cui gli atti medesimi si fondano, informando, altresì, il destinatario dell’atto sulle ragioni di un provvedimento autoritativo, suscettibile di incidere unilateralmente nella sfera giuridica del destinatario, e che la stessa deve essere distinta dalla prova, che investe il processo.

Sulla stessa scia registriamo la sentenza n. 13094 del 24 giugno 2016 (ud. 10 giugno 2015), dove la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento del socio che rinvia per relationem a quello societario.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato la fondatezza della pretesa avanzata con l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per il 1998, relativa all’imputazione degli utili accertati a carico della società a ristretta base azionaria. Il giudice d’appello, ha osservato, con riguardo alla doglianza relativa alla mancata allegazione dell’avviso di accertamento riguardante la società di capitali partecipata all’atto impositivo impugnato,

“che il contribuente, date le caratteristiche della società, era stato messo in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, e che avrebbe potuto esercitare sulla base delle indicazioni contenute nell’avviso notificatogli, il proprio diritto di accesso agli atti, in base al principio generale relativo a tutti gli atti della pubblica amministrazione”.

Per la Corte i motivi addotti dal contribuente, che denunciava, di fatto, l’omessa motivazione in ordine alla mancata conoscenza dell’atto impositivo emesso nei confronti della società, sono infondati. Infatti, nell’accertamento delle imposte sui redditi, secondo il consolidato orientamento della Corte

“l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, come modificato del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvia ‘per relationem’ a quella riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, in quanto, da un lato, l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario e, dall’altro, il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”
(Cass. nn. 5695 e 25296 del 2014, n. 8107 del 2002).

13 novembre 2017

Gianfranco Antico