Interessi mutuo prima casa: il coniuge superstite detrae il 100%

il coniuge superstite, cointestatario con l’altro coniuge del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale, qualora si sia accollato l’intero mutuo e, sempreché sussistano tutte le altri condizioni richieste dalla norma agevolativa, può usufruire della detrazione sul 100% degli interessi passivi sostenuti

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateIl coniuge superstite, cointestatario con l’altro coniuge del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale, qualora si sia accollato l’intero mutuo e sempreché sussistano tutte le altri condizioni richieste dalla norma agevolativa, può usufruire della detrazione sul 100% degli interessi passivi sostenuti

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 129/E, del 18 ottobre 2017, ha affermato che il coniuge superstite può detrarsi gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, sul mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

Il quesito

Tramite una istanza di interpello il contribuente evidenzia di aver stipulato nel febbraio del 2011, insieme al coniuge, un mutuo ipotecario di ristrutturazione presso un istituto bancario per un importo pari a 140.000 euro. Il proprio coniuge è purtroppo deceduto nel maggio del 2013 e il contribuente istante si accolla interamente il mutuo. In sede di assistenza fiscale , gli viene negata la detraibilità di tutti gli interessi passivi sostenuti e riconosciuta soltanto la detraibilità del 50% degli stessi.

A tal proposito il contribuente nell’istanza all’Agenzia delle Entrate, ritiene che l’intera quota di interessi passivi sia detraibile, analogamente a quanto accade con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

La detrazione degli interessi passivi per la ristrutturazioni della prima casa

Come indicato anche dalla guida dell’Agenzia delle Entrate dal titolo “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’edizione settembre 2017 , i contribuenti che ristrutturano o costruiscono l’abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari stipulati per tali scopi, a partire dal 1998, con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19%, è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, c. 1, lett. d, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380).

La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.

A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso, da quello indicato nei registri anagrafici.

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