Conguaglio FdS e FIS: le istruzioni operative INPS

di Antonella Madia

Pubblicato il 20 novembre 2017

ecco le istruzioni per effettuare i conguagli riguardanti le prestazioni di integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale, con riferimento ai fondi di integrazione salariale (FIS) e ai Fondi di Solidarietà (FDS)

Commercialista Telematico - Software,ebook,videoconferenzeFondi di Solidarietà nel D.Lgs. n. 148/2015

L'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che i Fondi di Solidarietà abbiano la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per quanto concerne le prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà, assegno ordinario o assegno di solidarietà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. in questione, si applica l'articolo 7 del medesimo Decreto, avente ad oggetto le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni; così il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, e in seguito l'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte (così articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/2015).  

I profili operativi

In particolare, l'INPS con l’ultima Circolare sul tema ha provveduto a segnalare i profili operativi connessi alle innovazioni introdotte con Decreto Legislativo n. 148 del 2015 (tali novità erano già state illustrate con Circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017, e a tale documento di prassi si rimanda per un’analisi approfondita di tutte le modifiche introdotte). In considerazione però del fatto che è necessario procedere ai conguagli delle prestazioni all'interno dei flussi Uniemens, si è reso opportuno che l’INPS pubblicasse tale Circolare n. 170/2017, allo scopo di fornire anche le indicazioni per la corretta valorizzazione ed esposizione nei flussi Uniemens. In particolare, la Circolare in esame fornisce istruzioni per il versamento dei conguagli delle prestazioni di integrazione salariale (sia assegno ordinario che di solidarietà), relativamente ai fondi di integrazione salariale, ai Fondi di Solidarietà del credito cooperativo, del trasporto pubblico, del trentino, di Bolzano-Alto Adige, di Solimare, del gruppo Poste Italiane, e delle imprese assicuratrici e società di assistenza. Sulla base di quanto detto finora, sarà il datore di lavoro a pagare per conto del Fondo di Solidarietà l'assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto, e dopo la medesima autorizzazione potrà portare a conguaglio il suo credito all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. Il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà deve però essere effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione ovvero dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, a pena di decadenza. Ma da quando decorrono i “sei mesi” citati dalla normativa? Per quanto concerne i Fondi di Solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell'autorizzazione rilasciata dall'Istituto.  

Il contributo addizionale

Non è tutto, in quanto si ricorda che in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà, il datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è tenuto al versamento di un contributo addizionale calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, che non può essere inferiore all’1,5%; così l'INPS segnala anche l'individuazione del momento impositivo, il quale è esposto all'interno della Circolare n. 9 del 2017: tale momento va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l'accesso all'integrazione salariale e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso Uniemens; così l'azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. Con riferimento specifico alla valorizzazione dei campi nel flusso Uniemens l'azienda è tenuta ad esporre anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono su periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.  

La valorizzazione dei campi

Per tutte le istanze presentate dall’1 gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro interessati o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo prelevato in servizio web o generato, con modalità analoghe alla CIG Straordinaria, dall’apposita funzione “Gestione ticket” presente sui servizi delle aziende e consulenti, nel menù della funzione “CIG – Fondi di Solidarietà”. Così i datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di Solidarietà, per poi procedere alla valorizzazione corretta dei campi nell’elemento <Settimana>, utilizzando i codici che identificano gli eventi di riduzione/sospensione tutelati dai Fondi. Per quanto concerne i vari codici di autorizzazione, e la specifica esposizione del contributo addizionale si rimanda alla Circolare segnalata, che illustra nello specifico tutte le diverse casistiche da tenere in considerazione.   20 novembre 2017 Antonella Madia **** vedi la nostra rubrica dedicata alla consulenza del lavoro--->