Cassa integrazione: il calcolo del quinquennio mobile secondo il Ministero del Lavoro

il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto numerose novità in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; in relazione a tale Decreto, un tema che ha rivestito notevole interesse per via della sua difficile individuazione è quello del calcolo del quinquennio (ma anche del biennio) cd. “mobile” per l’accesso ai trattamenti in esame: ecco i chiarimenti di prassi dal ministero del lavoro

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateIl D.Lgs. n. 148/2015 e la modifica agli ammortizzatori sociali

Il Decreto Legislativo n. 148/2015 ha avuto lo scopo – tra gli altri – di modificare notevolmente le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolar modo si segnala infatti che il Decreto segnalato poc’anzi è intervenuto con una modifica degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto lavorativo, prevedendo per ciascuna unità produttiva un trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale con una durata massima complessiva di 24 mesi in un cd. “quinquennio mobile”: nonostante tale Decreto parli diverse volte e in diversi punti di biennio e quinquennio mobile, non chiarisce in maniera incontrovertibile tale concetto, al punto che numerose sono state le richieste avanzate nei confronti della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; così si è reso necessario da parte della Direzione segnalata, provvedere all’emanazione di una Circolare esplicativa e soprattutto chiarificatoria di cosa debba essere inteso per “quinquennio mobile”: tale Circolare è la n. 17 dell’8 novembre scorso.

 

I riferimenti al quinquennio (e biennio) cd. “mobile” nel D.Lgs. n. 148/2015

Prima di entrare nel merito della individuazione di quinquennio mobile fornita dal Ministero, sembra opportuno segnalare la normativa che cita tale arco temporale, allo scopo di individuarne l’importanza nella materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: a tale scopo basti pensare che di quinquennio mobile si parla lungamente e diffusamente all’interno del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015. A titolo esemplificativo, anche la stessa Circolare del Ministero del Lavoro fa notare come si parli di quinquennio mobile:

  • all’interno dell’articolo 4, quando si fa riferimento alla durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale, che non può superare una durata complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5). Tale limite massimo viene prolungato a 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, così come per le imprese di cui all’articolo 10 comma 1, lettere n) e o);
  • nell’articolo 22 si parla di quinquennio mobile quando si fa riferimento alle singole causali che comportano la possibilità di intervento della Cassa Integrazione. Così:
    • nel caso della riorganizzazione aziendale, con riferimento a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile;
    • per la causale di crisi aziendale, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi; una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia passato un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione;
    • per la causale di contratto di solidarietà e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Alle condizioni innanzi indicate, la durata massima del contratto di solidarietà può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
  • tali concetti di biennio e quinquennio mobile rientrano però anche in un’altra casistica fondamentale, che è quella dei contratti di solidarietà, la cui disciplina cita espressamente questi due archi temporali; così ad esempio l’articolo 30, comma 1 prevede una durata massima della prestazione in relazione alle causali previste dalla normativa, che non sia inferiore a 13 settimane in un biennio mobile, e non superiore alle durate massime previste dagli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 1.

 

I chiarimenti nella Circolare MLPS n. 17/2017

Alla luce di quanto detto finora, è chiaro comprendere che era più che opportuno un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro in ordine alla definizione di tale arco temporale; così per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso, il quale – cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta – non deve superare il limite massimo di 24 mesi: tale parametro, così è definito “mobile” e non fisso, proprio perché il periodo di osservazione segnalato si sposta nel tempo e cambia da azienda ad azienda, considerando l’ultimo giorno di trattamento richiesto. Così, per quanto attiene al calcolo della durata massima complessiva, nel caso in cui il trattamento richiesto sia la CIGS, si considera l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione e a ritroso si valutano i 5 anni precedenti: se in tale arco temporale risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Per quanto riguarda i periodi di solidarietà, essi vengono invece computati secondo le modalità previste dall’articolo 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015. Rimane da far notare che i periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva di CIGO e CIGS.

 

Qualche esempio

A riprova di quanto detto finora, il Ministero ha proceduto a segnalare alcune particolari fattispecie, a titolo esemplificativo. Così:

  • richiesta di CIGS dal 01.01.2021 al 31.12.2022 (complessivi 24 mesi); causale: riorganizzazione aziendale.

L’azienda dovrà accertarsi di non aver usufruito di alcun trattamento nel quinquennio mobile che va dal 01.01.2018 al 31.12.2022. In tal caso la CIGS sarà autorizzata per tutto il periodo che va dal 01.01.2021 al 31.12.2022, cioè per totali 24 mesi.

La medesima azienda, dal 01.01.2023 al 31.01.2023 (per 12 mesi), è intenzionata a richiedere un nuovo trattamento di CIGS per crisi per 12 mesi. In tal caso il quinquennio mobile da tenere in considerazione comincerà a ritroso dal 31.12.2023 raggiungendo così il 01.01.2019: detta azienda in questo modo non potrà più ricevere il trattamento in quanto ha già usufruito di 24 mesi a partire dal primo gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022;

  • richiesta di CIGS dal 01.11.2019 al 31.10.2020 (complessivi 12 mesi); causale: crisi aziendale.

L’azienda non avendo mai usufruito di alcun trattamento sarà ammessa alla CIGS per totali 12 mesi, cioè fino al 31.10.2020.

Dal 01.11.2020 l’azienda riprende l’attività fino al 30.11.2021, richiedendo nuovamente l’accesso alla CIGS per riorganizzazione aziendale dal 01.12.2021 al 30.11.2022. Per capire se tale azienda potrà beneficiare della CIGS per ulteriori 12 mesi bisognerà considerare il quinquennio mobile quello che decorre a ritroso dal 30.11.2022 fino al 01.12.2017: essendo stati autorizzati – nel periodo considerato – un totale di 12 mesi, sarà possibile accedere al trattamento per ulteriori 12 mesi fino a giungere al complessivo limite di 24 mesi totali.

Viceversa, il discorso cambia qualora la medesima azienda volesse richiedere un ulteriore trattamento di CIGS a decorrere dall’ 1.10.2024 fino al 30.09.2025 (per un totale di 12 mesi di CIGS): infatti in tal caso il quinquennio da considerare parte dal 30.09.2025 e va a ritroso fino al 01.10.2020; in tale quinquennio infatti i mesi di CIGS concessa sono stati in numero totale di 13, cosicché non sarà possibile accogliere la domanda per ulteriori 12 mesi, essendo in tale circostanza potenzialmente fruibile la CIGS per un totale di 25 mesi nel quinquennio mobile, ben oltre il limite stabilito dalla legge che è di 24 mesi. L’azienda per veder accolta la domanda dovrà attendere fino al 01.11.2024 per poter accedere alla CIGS per ulteriori 12 mesi, in quanto in tal caso il quinquennio mobile decorrerà non più dal 01.10.2020, ma dal 01.11.2020, così che nel periodo intercorrente tra le due date risultano fruiti solamente 12 mesi di CIGS;

  • richiesta di CIGO dal 01.01.2019 al 31.12.2019 per complessive 52 settimane (si rammenta in tale sede che per quanto concerne il trattamento CIGO, ai fini della durata massima complessiva, i criteri da applicare saranno i medesimi da tenere in considerazione per la CIGS, con l’unica differenza che dovrà essere presa a riferimento la settimana piuttosto che il mese, in considerazione del fatto che tali interventi sono di più breve durata e che lo stesso Legislatore fa riferimento alle settimane piuttosto che al mese come unità di misura per il conteggio dell’ammortizzatore in esame). Dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020 la produzione riprende normalmente, salvo poi procedere con richiesta di CIGO per il periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021. Se alla data del 01.01.2024 l’azienda richiede una ulteriore settimana di CIGO, sarà necessario verificare il quinquennio a ritroso: il trattamento potrà essere concesso in quanto risulteranno autorizzati 23 mesi e 3 settimane, così che cumulando la settimana richiesta si giunge ai 24 mesi complessivi.

 

Il riferimento al biennio mobile

Quanto detto finora con riferimento al quinquennio mobile non comporta alcuna differenza con l’individuazione del biennio mobile, previsto in materia di CIGO e fondi di solidarietà, così che i criteri segnalati dovranno essere considerati anche per il calcolo a ritroso del biennio mobile.

 

17 novembre 2017

Antonella Madia

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