In vigore il Decreto per l'accesso all'anticipo pensionistico volontario (APE)

è stato finalmente emanato il DPCM che permette ai lavoratori in procinto del pensionamento di decidere se anticipare il momento del ritiro dal mondo del lavoro usufruendo di un prestito erogato da soggetti finanziatori, a fronte di una decurtazione dell’importo pensionistico, una volta raggiunti gli effettivi requisiti

Commercialista TelematicoIl DPCM attuativo dell’anticipo pensionistico volontario

Al via la richiesta di anticipo pensionistico volontario (APE), cioè il prestito di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017): è stato infatti pubblicato il DPCM n. 150/2017, entrato in vigore lo scorso 18 ottobre, che ha previsto le specifiche modalità per l’accesso a tale opportunità, riservata ai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali individuate dall’articolo 1, comma 167, della legge citata, cioè iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma, quali:

  • un’età anagrafica minima di 63 anni;
  • maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, parametrati agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico;
  • possesso del requisito contributivo minimo di venti anni;
  • con una pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto dall’assicurazione generale obbligatoria.

Possono richiedere l’APE coloro che hanno maturato i requisiti segnalati in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, e coloro che ne faranno richiesta entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM in questione, potranno – sempre che rispondano ai requisiti – richiedere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti. Non possono ottenere l’APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

 

L’anticipo fino all’effettivo raggiungimento dei requisiti di pensione di vecchiaia

I lavoratori ricompresi in tali casistiche hanno la possibilità di scegliere un’uscita anticipata dal mondo del lavoro usufruendo dell’APE: la misura comporta un anticipo fornito da un istituto di credito e la stipulazione di una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza; alla data di effettivo raggiungimento dell’età pensionistica, la pensione erogata dall’istituto previdenziale sarà decurtata delle somme erogate per anticipare il pensionamento: l’ammortamento del prestito sarà effettuato prendendo a riferimento un arco temporale di 20 anni rendendo meno gravoso l’ammontare dell’anticipo nel breve periodo.

L’importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:

  • il 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell’erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi;
  • l’80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 24 e 36 mesi;
  • l’85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
  • il 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

 

La presentazione della domanda

La domanda di certificazione del diritto all’APE può essere presentata dal soggetto richiedente:

  • all’INPS direttamente; in tal caso il soggetto dovrà utilizzare la propria identità digitale SPID almeno di secondo livello e sottoscrivere la domanda con firma elettronica avanzata. L’invio dovrà essere effettuato all’INPS e presenterà anche un’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • attraverso un intermediario autorizzato ex L. n. 152/2001, specificamente delegato dal richiedente (l’INPS avrà il compito di verificare, in conformità alle norme vigenti, la validità della delega).

La domanda dovrà ricomprendere:

  1. la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell’istituto finanziatore prescelto;
  2. la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell’impresa assicuratrice prescelta;
  3. l’istanza di accesso al fondo di garanzia.

Contestualmente sarà necessario inviare domanda di pensione di vecchiaia all’INPS, e la domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso che dovrà comunque essere esercitato nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo.

Sarà inoltre necessario segnalare nella domanda di anticipo pensionistico volontario alcune condizioni, quali ad esempio il non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti, o ancora non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non avere in corso pignoramenti ovvero protesti.

Entro 60 giorni dalla domanda di certificazione del diritto all’APE, l’INPS comunica l’accettazione o il rigetto della domanda al richiedente per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell’avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all’indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione.

Il costo del prestito è a carico del richiedente ma sarà erogato dalle banche per un massimo di 43 mesi precedenti all’accesso ordinario al trattamento pensionistico.

 

11 novembre 2017

Antonella Madia