La vicenda è abbastanza nota e trae origine dall’intento del Legislatore di disciplinare un settore quale quello delle locazioni brevi dove le leggi regionali non sempre omogenee e una disciplina fiscale, non “al passo con i tempi”, spesso hanno reso farraginoso e spesso imponente il sistema dei controlli.
Con l’articolo 4, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo aver dato una definizione di locazioni brevi, con alcune assimilazioni, prevede alcuni specifici obblighi in capo ai soggetti che:
• esercitano attività di intermediazione immobiliare;
• gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Essi sono sostanzialmente:
• un obbligo di comunicazione specificamente sanzionato (art. 4 comma 4);
• un obbligo di ritenuta sui canoni o corrispettivi (art. 4 comma 5);
• un obbligo concernente l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno (art. 4 comma 5-ter).
Pur prevedendo