Lavoro occasionale agricolo: implementata la piattaforma telematica INPS

proponiamo una breve guida alla gestione telematica delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo; l’agricoltura è uno dei settori che storicamente utilizza in modo massivo il lavoro occasionale

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateIl lavoro occasionale agricolo è stato notevolmente modificato dal D.L. 50/2017, e successivamente integrato dalla Circolare INPS n. 107/2017; adesso si aggiunge per il lavoro agricolo svolto occasionalmente anche il Messaggio INPS n. 3662/2017 che segnala l’implementazione della piattaforma informatica INPS per le comunicazioni riguardanti tale tipologia di lavoro in agricoltura.

Appare così opportuno ricordare i tratti salienti del lavoro occasionale in agricoltura, le peculiarità, e il funzionamento dell’obbligo di comunicazione, anche alla luce di tale ultimo Messaggio.

Implementata la piattaforma telematica di comunicazione

Il lavoro occasionale, ora disciplinato dall’articolo 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, inserito in sede di conversione di Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha apportato numerosi cambiamenti a tutto l’impianto del lavoro occasionale. Successivamente, con la Circolare n. 107 del 2017 sono state fornite indicazioni con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale anche da parte dell’Istituto Previdenziale, che ha chiarito alcuni punti rimasti oscuri anche con riferimento al lavoro occasionale agricolo.

L’INPS è intervenuto nei giorni scorsi con Messaggio n. 3662/2017 per rendere nota l’effettiva implementazione della piattaforma telematica con riferimento al lavoro occasionale agricolo, il quale – per via delle regole in parte diverse – necessitava di alcuni accorgimenti. Con il messaggio INPS segnalato, è stata resa nota infatti l’avvenuta implementazione della piattaforma informatica, proprio per renderla agevole per le imprese agricole, adeguando la piattaforma stessa alle peculiarità previste dalla legge per tale settore. La procedura informatica consente così alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, inserendo anche il tempo complessivo di durata della prestazione; ma non solo, in quanto tale opzione rimarrà prevista solamente per gli utilizzatori che si saranno registrati correttamente sul sito INPS come imprese agricole, e sono state previste funzionalità relative agli intermediari che intendono operare in qualità di delegati per le prestazioni occasionali per gli utilizzatori nel settore agricolo.

La disciplina del lavoro occasionale reso in agricoltura

Il messaggio in questione è certamente laconico e si limita in sostanza a segnalare l’implementazione della piattaforma telematica, ma rimandando più nello specifico a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 107/2017, che prevede disposizioni di dettaglio del lavoro occasionale agricolo, le quali è necessario ricordare al fine di comprendere meglio le modifiche apportate alla piattaforma INPS.

In particolare, per le imprese del settore agricolo, si ha la possibilità del ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori quali:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico ovvero a un ciclo di studi universitario;

  • persone disoccupate ex articolo 19 D.Lgs. n. 150/2015;

  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Tali lavoratori inoltre non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato.

Tutto ciò è possibile, sempre che le imprese del settore agricolo che decidono di ricorrere al lavoro occasionale, non superino il limite dei 5 dipendenti.

Inoltre, qualora i soggetti che esercitano attività di lavoro occasionale siano percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di misure di sostegno al reddito, i relativi accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali saranno sostituiti alla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il compenso minimo orario

Per quanto riguarda il compenso minimo orario riguardante il settore agricolo, si segnala che esso è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che è il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014; così si ritiene che ci siano tre importi orari differenti, a seconda dell’area di appartenenza del lavoratore. Inizialmente il compenso orario minimo previsto era:

  • nell’area 1 è di euro 7,57;

  • nell’area 2 è di euro 6,94;

  • nell’area 3 è di euro 6,52;

ora rivisto però dal successivo messaggio INPS n. 2887 del 12 luglio 2017, al quale si rimanda.

L’importo del compenso orario giornaliero non può essere inferiore a tale soglia, e l’attività lavorativa occasionale non può essere inferiore a 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. Nelle ore successive alle 4 minime stabilite, la misura del compenso è liberamente fissata dalle parti purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria segnalata sopra.

La comunicazione telematica

Sempre per quanto riguarda il lavoro occasionale, e in special modo nel lavoro agricolo, bisogna segnalare che per il suo utilizzo, il datore di lavoro agricolo deve segnalare all’INPS almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione in questione che vuole avvalersi del lavoro occasionale di un determinato lavoratore, e ciò può essere fatto:

  • tramite la piattaforma informatica INPS (ora implementata);

  • avvalendosi dei servizi di Contact center;

avendo cura di inserire alcuni dati necessari, che sono:

  • la misura del compenso pattuito;

  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

  • la durata della prestazione in questione (che deve essere collocata in un massimo periodo di 3 giorni consecutivi);

  • le altre informazioni concernenti la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione deve avvenire utilizzando il calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS che permette di indicare l’arco temporale di svolgimento della prestazione inserendone anche la durata complessiva.

La revoca della prestazione non resa

La comunicazione deve essere effettuata sempre 60 minuti prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, ma per evenienze di carattere straordinario (come l’indisponibilità sopravvenuta del prestatore ovvero anche condizioni climatiche avverse), la comunicazione – nel caso in cui la prestazione non sia resa – può essere revocata direttamente dalla piattaforma telematica INPS entro le 24 ore del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione in questione. Decorso il termine del terzo giorno successivo, l’INPS procederà a integrare il compenso pattuito nell’ambito del primo prospetto paga da formare nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVS e INAIL, trattenendo le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Prestazione “a cavallo” di due mesi solari

Qualora l’arco temporale della prestazione si collochi a cavallo tra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato, così per prestazioni rese ad esempio tra il 30 settembre e il 2 ottobre, il pagamento avverrà entro il 15 novembre 2017.

13 ottobre 2017

Antonella Madia