La notifica solo tentata (e non perfezionata per trasferimento) è inesistente

un interessante caso di contenzioso sulle notifiche: la notifica solo tentata presso il domicilio del difensore e non perfezionata per trasferimento di quest’ultimo è inesistente

La notifica solo tentata presso il domicilio del difensore e non perfezionata per trasferimento di quest’ultimo è inesistente.

La notifica dell’atto presso il domicilio eletto del difensore, risultato trasferito, senza aver posto in essere altri procedimenti notificatori, deve ritenersi meramente tentata e pertanto non compiuta ossia omessa (Cass. n. 18252/2017).

La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. C.p.c. e 60 Dpr n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, c. 2, del D.lgs n. 546/1992 ed è eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario nonché di messo comunale; può essere eseguita brevi manu (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), o attraverso il servizio postale. In quest’ultimo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Premesso che la PEC è stata istituita con il Dpr n. 68/2005 come valido mezzo di trasmissione ai sensi di legge ma non ai fini della notifica, assumendo valore le singole norme di legge, si rileva che a notifica in via telematica, non è ammessa in materia tributaria, se non espressamente prevista dalle relative disposizioni di legge. In base alle ultime modifiche normative la notifica tramite posta elettronica certificata è ammessa solo dove è operativa la disciplina del processo tributario telematico, per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. n. 4066/2017).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SS.UU., n. 7665/2016).

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento e mentre in primo grado il ricorso veniva accolto, la CTR riformava la decisione dei primi giudici.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione eccependo la illegittimità della notifica dell’atto, solo tentata presso lo studio del difensore e non andata a buon fine, come emergeva dalla relata di notifica in cui si dava atto del trasferimento dell’avvocato del destinatario. Lo stesso ricorreva si lamentava di non essere venuto a conoscenza del processo, vista l’inesistenza dell’appello, e di essere venuto a conoscenza della sentenza impugnata solo a seguito di notifica della cartella di pagamento.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la notificazione della sentenza al contumace involontario, è valida anche se intervenuta dopo l’anno di pubblicazione della medesima vigente all’epoca (sei mesi, art. 327 C.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

I giudici hanno affermato, inoltre, che per stabilire se l’impugnazione presentata tardivamente sia valida o non, occorre distinguere due ipotesi ossia se la notifica è nulla o inesistente; se la notifica è nulla ai fini della pendenza del processo sarà il ricorrente a provare la nullità che ha impedito la conoscenza dell’atto, mentre se la notifica è inesistente è a carico dell’altra parte dimostrare che il ricorrente ha avuto conoscenza del processo.

La Corte ha ritenuto, pertanto, che nella specie la notifica dell’atto di appello presso il domicilio eletto del difensore, risultato trasferito, fosse da considerare meramente tentata, ma non compiuta, cioè omessa, atteso anche che la procedura di notificazione non era continuata con altre modalità.

Circa la distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica, le sezioni unite, nel ritenere che la notifica è meramente tentata quando l’atto sia stato restituito, puramente e semplicemente, al mittente, hanno affermato che la notifica eseguita all’avvocato cancellatosi volontariamente dall’albo professionale non è inesistente, ove la procedura si sia conclusa con la consegna dell’atto, ma nulla; tale nullità della notifica comporta la nullità del procedimento ma non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. SS.UU., nn. 3702/2017 e 14916/2016)

La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario. Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso per Cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge. Conseguentemente eventuali ritardi nella notifica devono essere addebitati unicamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (Cass. n. 21437/2013).

In caso di esito negativo della notifica di un’impugnazione, non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini (Cass. n. 19986/2011).

26 ottobre 2017

Davide Di Giacomo