La deducibilità dei costi dell’auto assegnata in uso all’amministratore

un approfondimento sul tema dell’auto assegnata in benefit all’ammministratore della società: i riflessi fiscali e previdenziali per l’amministratore, il costo fiscale per la società…

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateIn molteplici casi la società – sia personali che di capitali – concedono in uso il veicolo aziendale all’amministratore, figura che in alcuni casi peraltro coincide con quella di uno dei soci.

Come noto il Decreto Legge n. 138/2011 ha disposto che la concessione di un bene in godimento ai Soci/Amministratori “senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato” determina per l’utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF da quadro RL e per l’impresa concedente l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento.

Nota: nel caso di assegnazione al socio, quest’ultimo dovrà verificare l’esistenza di un reddito diverso da indicare nel quadro RL (Circolare n. 36/E del 2012), mentre nel caso di assegnazione all’amministratore ci si deve confrontare con un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

E’ utile rammentare che anche per gli amministratori (utilizzo del bene ad uso privato senza corresponsione del benefit) si applica quanto disposto dalla normativa (reddito diverso e indeducibilità dei costi).

Il reddito diverso è pari alla differenza tra il valore normale (30% del valore ACI per 15.000 km) e l’eventuale corrispettivo pagato, ridotto del reddito d’impresa assegnato per trasparenza al soggetto utilizzatore (il Reddito diverso è dato pertanto dall’eventuale corrispettivo pagato dedotto l’80% dei costi dell’autovettura).

Con il presente contributo si intende prendere in esame le varie problematiche a cui l’azienda deve far fronte nel caso di assegnazione del veicolo aziendale all’Amministratore.

Assegnazione auto e utilizzo esclusivamente personale

Il veicolo concesso all’amministratore per uso esclusivamente personale genera in capo allo stesso un “compenso in natura“ determinato a sensi dell’art. 9 del Tuir, e la società potrà dedurre i relativi costi e spese integralmente per la parte del loro ammontare che non eccede “l’ammontare di detto compenso in natura” ( i costi sono pertanto indeducibili per la parte eccedente).

Nota: in caso di utilizzo del veicolo esclusivamente per fini personali, all’amministratore deve essere imputato un “compenso in natura“ ,determinato sulla base del valore normale.

Per quantificare il valore di tale compenso, occorre basarsi in caso di autoveicolo di proprietà della società, sul prezzo praticato per veicoli identici, in condizioni di libera concorrenza al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui il mezzo è stato acquistato e in caso di autoveicolo in leasing, ai canoni di leasing praticati per veicoli della stessa specie.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi per l’impresa, le spese e ogni altro componente negativo relativi al veicolo, sostenuti dalla società, sono deducibili come costi relativi al personale per la parte del loro ammontare non superiore al “fringe benefit dell’amministratore”.

La parte eccedente tale limite risulta invece indeducibile per mancanza del requisito dell’inerenza.

Assegnazione auto e utilizzo esclusivamente aziendale

Nel caso di specie i costi risultano deducibili coi limiti previsti dalla lettera b del comma 1 dell’articoli 164 Tuir (20% con limiti al costo fiscalmente riconosciuto).

Nota: le spese ed ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo del veicolo sono parzialmente deducibili, purché vi sia inerenza con l’esercizio dell’impresa, secondo la medesima quota di cui al punto precedente (20%), qualora non siano configurabili le fattispecie di integrale deduzione di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a), del Tuir (in tale ultima fattispecie ricadono le ipotesi in cui l’attività non può essere svolta senza l’utilizzo del mezzo, come avviene per le società di noleggio e per le autoscuole ad esempio).

Assegnazione auto e utilizzo promiscuo

Amministratori non professionisti

Agli amministratori non professionisti sono applicabili le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti e pertanto, nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo, occorre fare riferimento all’art. 51, c. 4, lett. a, del Tuir e calcolare in capo all’amministratore un fringe benefit assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto (su tale importo l’azienda deve calcolare i contributi previdenziali dovuti (quota lavoratore e quota impresa) e le maggiori imposte).

Nota: in caso di assegnazione dell’auto in uso promiscuo all’amministratore, titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si applicano le stesse regole di determinazione del fringe benefit previste per i lavoratori dipendenti (Tuir, art. 51, c. 4).

Pertanto, il compenso da assoggettare a tassazione è pari al 30% dell’importo, determinato attraverso le tabelle ACI, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico dell’amministratore.

Ipotizzando un benefit pari ad euro 3.000 , nel caso in cui l’impresa emetta una fattura di pari importo al benefit non vi sarà alcuna tassazione in capo all’Amministratore in quanto viene sterilizzato l’importo del fringe benefit .

Ai fini pratici l’erogazione di un fringe benefit potrebbe influire su alcuni aspetti particolari ovvero:

a) corresponsione del fringe benefit ad un soggetto non iscritto alla gestione separata: tale casistica potrebbe comportare la necessità di versare i contributi previdenziali ;

b) amministratore che risulta percepire un compenso: l’utilizzo dell’auto influisce sulla imposizione fiscale e previdenziale ;

c) delibera assembleare: l’assegnazione dell’auto comporta la necessità di prevedere tale caso nella delibera assembleare che determina il compenso da erogare a cura della società;

d) quantificazione del benefit: la normativa impone una quantificazione corretta del valore del benefit assumendo il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre con effetto dal periodo d’imposta successivo;

e) modello auto non previsto: qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle in questione, l’importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile;

f) elargizione del benefit in busta paga o con fattura: la gestione del benefit può essere regolata all’interno del cedolino paga ovvero con emissione di specifica fattura.

Nota : la fattura deve essere emessa tenendo in considerazione la tariffa ACI corrispondente a percorrenze forfetarie di 4.500 chilometri (30.000 x 30%).

La tariffa ACI è da intendersi come un valore IVA compresa, con la conseguenza che, individuato il corretto importo, si dovrà provvedere allo scorporo dell’iva al 22% ( è consigliabile che l’Amministratore provveda al pagamento della fattura nell’anno di riferimento).

Anche nel caso di emissione di fattura la società potrà dedurre i costi relativi al veicolo sino ad un ammontare pari al ricavo evidenziato a conto economico per riaddebito all’amministratore e i costi eccedenti saranno deducibili secondo le ordinarie regole dell’art. 164 del T.U.I.R. 0vvero nella misura del 20%.

In buona sostanza la società, nel caso di cui sopra, può dedurre integralmente le spese relative all’autoveicolo, nel limite dell’importo che costituisce reddito per il collaboratore (fringe benefit art. 95 Tuir) e l’eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all’attività dell’impresa, cioè tenendo conto del limite del 20% pari ad un massimo di euro 18.075,99 (80% per gli agenti e rappresentanti con limite pari ad euro 25.822,85).

Amministratori professionisti

Nel caso in cui il reddito dell’amministratore sia inquadrato come reddito di lavoro autonomo (amministratore professionista) il trattamento previsto per la deducibilità dei costi in capo all’impresa è analogo a quello dell’amministratore collaboratore.

Nota: nel caso di specie non si tratta di fringe benefit ex art. 95 Tuir da dedurre integralmente fino a concorrenza delle spese del veicolo ma di compenso in natura per l’uso dell’autovettura, che è determinato sulla base del valore normale (art. 9 Tuir: valore di mercato per il noleggio di una vettura simile).

L’impresa committente potrà pertanto dedurre integralmente le spese relative al veicolo fino a concorrenza dell’ammontare del compenso in natura mentre l’eccedenza secondo le ordinarie limitazioni previste dall’art. 164, c. 1, lett. b, Tuir (limite del 20% come già indicato).

LA DEDUCIBILIUTA’ DEI COSTI DELL’AUTOVEICOLO A CURA DELLA SOCIETA’

DEDUCIBILITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

L’impresa non può applicare le stesse regole di deducibilità previste per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti e , nel caso di specie ,è possibile dedurre le spese sostenute fino a concorrenza del benefit (articolo 95 del Tuir) e le spese eccedenti il benefit secondo le regole ordinarie e quindi al 20% nei limiti del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto (art. 164, c. 1, lett. b) ovvero: limite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell’importo massimo fiscalmente riconosciuto di euro 18.075,99 (euro 25.822,85 per gli agenti e rappresentanti).

DEDUCIBILITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

In materia di IVA occorre specificare che non è possibile applicare la disciplina di vantaggio prevista per i dipendenti, ovvero beneficiare della detrazione integrale dell’Iva e pertanto la messa a disposizione del veicolo (a titolo gratuito o a titolo oneroso), consente la detrazione dell’Iva nel limite previsto del 40% (Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia interpello n.904-472/14).

ESEMPIO PRATICO

Si ipotizzi la seguente situazione:

a) veicolo concesso in uso promiscuo all’amministratore con un fringe benefit pari ad euro 3.000;

b) costi società relativi al veicolo in oggetto:

1) valore auto euro 28.000 = quota ammortamento euro 4.519 (25% di 18.075,99);

2) carburante euro 2.000,00

3) totale spese euro = euro 6.519,00.

Per l’autoveicolo, la società può dedurre i seguenti costi:

a) costi per euro 3.000 (nel limite del compenso in natura dell’amministratore) e la cifra di euro 703,80 (ovvero il 20% della differenza tra i costi fiscalmente deducibili pari ad euro 6.519 al netto del fringe benefit ).

Nota: si rammenta che ai fini IRAP se il compenso percepito dall’amministratore, è reddito di lavoro autonomo risulta deducibile per l’impresa in quanto prestazione professionale (art. 53, comma 1, TUIR).

Al contrario se il compenso percepito dall’amministratore è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risulta indeducibile ai fini IRAP.

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6 ottobre 2017

Celeste Vivenzi