Split payment, ritenuta d'acconto e fattura elettronica

dopo la manovra correttiva anche i soggetti che subiscono la ritenuta d’acconto sono soggetti allo split payment vedendo decurtato in modo sostanziale l’importo netto incassato delle proprie fatture, dato che non vengono riscosse nè l’IVA nè la ritenuta

Commercialista_Telematico_Post_1200x1200px_Manovra_CorrettivaL’art. 17–ter, comma 2, prevedeva, nella versione previgente rispetto alle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, che la disciplina dello split payment non fosse applicabile alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.

Le fattispecie che più frequentemente beneficiavano dell’esclusione riguardavano le prestazioni poste in essere dagli esercenti arti e professioni. Tuttavia erano parimenti escluse dall’applicazione del predetto meccanismo le prestazioni di intermediazione, le cessioni di brevetti e, più in generale, tutti gli altri casi per i quali il D.P.R. n. 600/1973 prevede l’obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo di acconto o di imposta (ai fini IRPEF o IRES).

L’art. 1, del citato D.L. n. 50/2017 ha abrogato il comma 2 dell’articolo 17–ter in rassegna. Conseguentemente, anche se i compensi o i ricavi sono assoggettati alla relativa ritenuta (operata a titolo di imposta o di acconto), lo split payment troverà in ogni caso applicazione. Ciò a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla legge.

Gli esercenti arti e professioni dovranno tenere conto della novità con decorrenza dalle fatture emesse dall’1 luglio 2017. Invece l’Iva sarà incassata e liquidata in base alle modalità ordinarie per le operazioni fatturate entro il 30 giugno 2017.

La scissione deve essere applicata anche se la fattura è stata emessa in formato elettronico. In tale ipotesi, effettuando la trasmissione a mezzo il Sistema di Interscambio, dovrà essere compilato l’apposito campo con l’indicazione della lettera “S”. Nell’ipotesi in cui il professionista abbia optato per l’applicazione del regime Iva per cassa ai sensi dell’art 32–bis del D.L. n. 83/2012, lo split payment sarà comunque applicabile. Pertanto se la maggior parte delle prestazioni sarà effettuata nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972 si perderà gran parte del beneficio consistente nel differimento esigibilità in coincidenza dell’incasso del credito.

I primi commentatori si sono espressi negativamente sulla nuova misura. Gli esercenti arti e professioni subiscono, a seguito della novità, una “doppia” ritenuta. Infatti, se da una parte il sostituto d’imposta è obbligato a trattenere la ritenuta IRPEF pari al 20 per cento dei compensi, lo stesso soggetto deve ora trattenere l’Iva che dovrà essere successivamente versata nelle casse dell’Erario.

Il problema che gli operatori dovranno affrontare ogni volta riguarda la corretta individuazione dei soggetti destinatari delle prestazioni obbligati a trattenere l’Iva in base allo split payment. Il contribuente ha una duplice soluzione. Da una parte può consultare gli elenchi pubblicati sul sito del MEF e che hanno assunto carattere definitivo (per l’anno 2017). Inoltre, in base alle modifiche apportate durante la fase di conversione in legge del predetto decreto, il cedente o prestatore può chiedere conferma circa l’applicazione del meccanismo. In particolare, i cedenti o i prestatori potranno richiedere ai cessionari o committenti il rilascio di un documento (un’attestazione) in grado di confermare l’applicazione del meccanismo alla prestazione posta in essere.

Non è prevista, invece, nessuna novità per le società tra professionisti (art. 10 della legge n. 183/2011 che applicano l’art. 17–ter in rassegna sin dall’inizio (dall’anno 2015). In passato non si è mai posto il problema in quanto le entrate sono costituite dai ricavi non soggetti a ritenuta d’acconto. Conseguentemente la scissione dei pagamenti, in presenza del presupposto soggettivo, è stata applicata sin dall’origine (anche in base alla formulazione originaria dell’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972).

L’applicazione della scissione è una conseguenza diretta dello stralcio della disciplina originaria di cui allo schema di decreto legislativo previsto in attuazione della delega fiscale (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175). Tale decreto disponeva inizialmente che alle STP dovesse essere applicata la normativa fiscale prevista per le associazioni costituite tra professionisti di cui all’art. 5 del TUIR. Successivamente, però, si è ritenuto di dover stralciare”integralmente le semplificazioni relative a tali società e, conseguentemente, in presenza dei presupposti di legge, deve essere applicato il descritto meccanismo anti frode. Ciò in quanto i ricavi non sono assoggettati a ritenuta. Oggi, però, il problema sarebbe in ogni caso superato. Qualsiasi cessione di bene e prestazione di servizi, anche se non assoggettata a ritenuta alla fonte sconta la scissione dei pagamenti ove effettuata nei confronti dei soggetti di cui al predetto art. 17–ter del decreto Iva.

8 settembre 2017

Nicola Forte