Notifica cartella a soggetto irreperibile: valida solo con raccomandata

in caso di notifica cartella a soggetto irreperibille il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata…

Nel caso di cartella destinata a soggetto irreperibile la notifica è valida solo con la ricezione della raccomandata da parte di quest’ultimo.

Il principio è contenuto nella sent. n. 15902/2017 della Corte di Cassazione da cui emerge che ai fini della notifica della cartella di pagamento ex art 140 Cpc non è sufficiente la sola spedizione ma l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale.

La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. C.p.c., come previsto dall’art. 16, c. 2, D Lgs n. 546/1992 e dall’art. 60, c. 1, lett. a, Dpr n. 600/1973, il quale prevede una norma derogatoria, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente nel domicilio fiscale.

Premesso che la forma di notifica tradizionale è quella c.d “brevi manu” a cui segue quella a mezzo posta con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, la procedura ex art. 140 C.p.c. prevede che in caso di irreperibilità relativa, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’azienda dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario.

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento concernente Irpef, Irap ed Iva eccependo l’illegittimità della notifica e sia in primo che secondo grado il ricorso è stato accolto essendo emerso che l’ufficio non aveva esibito la prova dell’avvenuta consegna del plico raccomandato al contribuente e pertanto la notifica della cartella era irregolare. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione.

La Corte ha ritenuto che nel caso in cui la notifica della cartella esattoriale avvenga mediante deposito presso la Casa Comunale ex art. 140 C.p.c., affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività della impugnazione della stessa cartella, il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, va applicato l’art. 140 C.p.c., sicchè è necessario, per il suo perfezionamento, che siano eseguiti tutti gli adempimenti previsti, compreso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione. Infatti la sentenza di merito aveva già ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario apposto erroneamente la dicitura “trasferito” sulla relata mentre in realtà la residenza era rimasta invariata.

Sulla base dei suddetti principi e considerata la genericità del ricorso, i giudici della Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la notifica a mezzo posta del ricorso è inammissibile se il ricorrente non esibisce in giudizio l’avviso di ricevimento del plico raccomandato; il deposito dell’avviso non può essere sostituito dal deposito della stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale (Cass. n. 6918/2017). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto non era stata prodotta alcuna prova della relativa notificazione da parte del ricorrente. Infatti per poter dimostrare l’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente deve produrre, a pena di inammissibilità non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente copia del ricorso ovvero copia della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario comunica di aver posto in essere le formalità di cui all’art. 140 C.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere sostituito dalla stampa di un pagina del servizio on line dell’amministrazione postale che attesti l’avvenuta consegna della raccomandata in quanto ai fini della regolarità della notificazione fa fede solo il timbro postale.

Pertanto nel caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso alla Suprema Corte è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 C.p.c..

Si evidenzia che la notifica a mezzo pec (posta elettronica certificata) non è ammessa in materia tributaria, se non espressamente prevista dalle relative disposizioni di legge.

Nel porre in risalto che la pec è stata istituita con il Dpr n. 68/2005 come valido mezzo di trasmissione ai sensi di legge ma non ai fini della notifica, assumendo valore le singole disposizioni di legge, la notifica tramite posta elettronica certificata è ammessa solo dove è operativa la disciplina del processo tributario telematico (dal 15/07/2017 il sistema è applicabile in modo facoltativo in tutte le regioni italiane), per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. (Cass. ord. n. 4066/2017).

23 settembre 2017

Davide Di Giacomo