I contribuenti esclusi dallo spesometro 2017

a grande richiesta dei nostri lettori proponiamo una rassegna dei contribuenti esclusi dall’invio dello spesometro, facendo attenzione alle diverse categorie da attenzionare: in particolare le associazioni sportive dilettantistiche e gli imprenditori agricoli che operano in zone montane

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateIl prossimo 28 settembre (nuovo termine previsto dal Comunicato n. 147 del 01.09.2017 del MEF) scadrà il termine per la presentazione del nuovo spesometro relativo al primo semestre 2017.

Come sappiamo, l’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, con le modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016 (nuovo spesometro), ha disciplinato l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, dei dati concernenti le fatture emesse e di quelle ricevute, annotate nei registri IVA acquisti e vendite nonché delle bollette doganali di importazione senza porre alcuna limitazione con riferimento agli importi delle operazioni.

La cadenza per assolvere a tale invio telematico non è più annuale come nel passato ma, semestrale per quanto concerne il 2017 e precisamente entro appunto il prossimo 28 settembre per le fatture relative al primo semestre 2017 ed entro il prossimo 28 febbraio 2018 per le fatture relative al secondo semestre 2017. Dal 2018 invece la cadenza dell’invio non sarà più semestrale, bensì trimestrale entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre fuorché per il secondo trimestre, il cui termine di invio sarà quello del 16 settembre di ciascun anno.

Ai fini dell’individuazione temporale delle fatture da ricomprendere nello spesometro, si farà riferimento per quanto concerne le fatture emesse, alla data di emissione mentre per le fatture di acquisto, alla data di registrazione.

Come sopra anticipato, ai fini dell’esclusione, non sono più previsti dei limiti di importo afferenti alle operazioni ma, le uniche eccezioni che verranno di seguito elencate, saranno da ricondursi unicamente ad elementi soggettivi.

I contribuenti esclusi dallo spesometro 2017

Ecco allora come a non essere ricompresi nell’adempimento del nuovo spesometro sono i:

  • soggetti che applicano il regime di vantaggio di cui ai commi 1 e 2, articolo 27, D.L. n. 98/2011;

  • soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54 e seguenti, Legge n. 190/2014.

Entrambe queste tipologie di soggetto infatti, non annotano le fatture, non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA e pertanto sono esonerati dall’invio dei dati concernenti le fatture.

Esonerati dall’invio del nuovo spesometro sono anche coloro che entro il 31 marzo 2017 hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture e dei dati dei corrispettivi.

Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni sull’esclusione dall’adempimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche e quelle autonome, esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture elettroniche ricevute, in quanto già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio, il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 244/2007: qualora invece tali Enti abbiano emesso fatture nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni che non siano state trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, tali fatture dovranno essere inserite nello spesometro.

La stessa Agenzia fornisce delle precisazioni riguardanti le Associazioni Sportive Dilettantistiche e soggetti ad esse equiparate in regime forfetario ai sensi della Legge n. 398/1991 che, per le attività rientranti nel regime agevolato, tanto istituzionali quanto commerciali, devono trasmettere i dati delle fatture emesse ma, non quelli delle fatture ricevute in considerazione dell’esonero, per queste ultime, dall’obbligo di registrazione.

In ultimo ma non per importanza, ricordiamo che l’esclusione dallo spesometro per apposita previsione normativa, riguarda i produttori agricoli in regime di esonero, ex articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, a condizione che i medesimi svolgano la loro attività in terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine.

I produttori agricoli in regime di esonero che esercitano l’attività in zone non montane devono comunicare i dati delle sole operazioni attive, risultanti, cioè, dalle autofatture emesse dai cessionari, di cui una copia deve essere consegnata ai produttori agricoli, ex articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.

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5 settembre 2017

Gianfranco Costa e Francesco Burzacchi