Assistenza fiscale: richiesta riduzione del secondo acconto IRPEF

fra i tanti adempimenti di fine mese c’e’ anche quello della richiesta al sostituto d’imposta (per i contribuenti che hanno presentato il modello 730) dell’effettuazione di un minor versamento della seconda o unica rata di acconto per l’anno 2017

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateEntro il 2 ottobre 2017 (poiché il 30 settembre cade di sabato) i contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale, possono richiedere al sostituto d’imposta, sotto la propria responsabilità, l’effettuazione di un minor versamento della seconda o unica rata di acconto per l’anno 2017 o la propria intenzione di non effettuare alcun versamento

Scade lunedì 2 ottobre 2017 il termine, da parte del contribuente interessato che usufruisce dell’assistenza fiscale, di richiedere al sostituto di imposta la rideterminazione del secondo acconto di imposta al fine di effettuare un minore versamento di imposta o di non effettuare alcun versamento, con la seconda o unica rata di novembre 2017.

Occorre, infatti ricordare che, tenuto conto che il 30 settembre 2017 cade di sabato, risultano applicabili le disposizioni recate dall’articolo 7, comma 1, lettera h, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui “h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

Pertanto, il termine per la presentazione della domanda in commento scade il 2 ottobre 2017.

Le risultanze dei debiti dai modelli dichiarativi

Vale la pena evidenziare che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione del modello 730/2017 sono trattenute sulla retribuzione di competenza del mese di luglio/agosto e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se nell’esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione di competenza del mese di luglio/agosto sono insufficienti per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio/agosto, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.

Le somme risultanti a credito, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante , ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.

La seconda rata IRPEF

L’importo della seconda o unica rata di acconto di novembre 2017 è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.

In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l’ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

La riduzione del secondo acconto IRPEF: attenzione alle sanzioni

Come anticipato a novembre 2017 viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 2 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Bisogna però prestare attenzione perché in caso di errore dovuto ad un minor versamento del secondo acconto rispetto a quanto dovuto, si devono versare le sanzioni.

Le sanzioni per errori sul versamento del secondo acconto

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo.

In quest’ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dalla lettera a, del comma 1, dell’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ridotta allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo.

Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell’ufficio.

La sanzione del 30% è ridotta:

  • al 10% nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);

  • al 20% nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

22 settembre 2017

Federico Gavioli